De Mattia & Palma Commercialisti - News
a partire dal 1 gennaio 2010 cambia il regime di territorialita' iva nel settore dei trasporti; in particolare, bisognera' distinguere tra: - trasporti resi a committenti soggetti passivi d'imposta (....
scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico), il contribuente ha la possibilita' di rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazion....
Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
a partire dalla presentazione del modello unico 2009 la dichiarazione irap e' presentata in via autonoma. il modello irap 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi ....
i contribuenti che si avvalgono della “tremonti ter” di cui all’articolo 5 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli inves....
il mef in questi giorni sta mettendo a punto uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2006/43/ce, modifichera' l'art. 2477 del codice civile. in particolare, piu' che....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 247 del 15/09/2009 ha istituito il codice tributo 6822 utilizzabile dalle imprese di autotrasporto relativo al contributo sotto forma di credito d'imposta....
il comma 3-bis dell'art.12 del d.lgs. 231/2007 ha introdotto una importante novita' per le societa' di capitali dotate del collegio sindacale o che, per disposizione di legge nonche' volonta....
le  operazioni  straordinarie  sono  irrilevanti  ai  fni  dell’applicazione dell’agevolazione concessa dalla tremonti-ter, sia dal punto di vista della ....
  con decreto dirigenziale n. 728 del 06 agosto 2009, pubblicato sul burc n. 53 del 31 agosto 2009 la regione campania ha proceduto all’approvazione dell'avviso relativo agli....
e' operativo il credito d'imposta per le imprese del settore trasporti. il credito d’imposta per gli autotrasportatori previsto dal decreto legge 78/2009 è fissato nella misura del 38,50....
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Ravvedimento operoso nel 2011 - 02/01/2011

A partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso.

In particolare:

- per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione passa da un dodicesimo a un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%)
- per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione (o, quando non e' prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione sale da un decimo a un ottavo del minimo (ad esempio, per il “ravvedimento lungo” dei versamenti si paghera' il 3,75%, non piu' il 3%)
- per rimediare all’omessa presentazione della dichiarazione (al massimo entro 90 giorni), la sanzione passa a un decimo del minimo, cioe' 25 euro (attualmente è di 21 euro, un dodicesimo del minimo).
 
Leggero aumento anche per le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di:
- accertamento con adesione si passa da un quarto a un terzo;
- acquiescenza da un quarto a un terzo;
- definizione agevolata delle sanzioni da un quarto a un terzo;
- conciliazione giudiziale da un terzo al 40%;
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione da un ottavo a un sesto.