De Mattia & Palma Commercialisti - News
l’articolo 6 del d.l. 185/2008, ha introdotto la possibilità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, di dedurre l’irap, nella misura del 10 per cento ....
secondo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 6, del decreto legge 185/2008, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso irap, a condizione che venga rispettato il termine prev....
il decreto legge 185/2008 consente alle imprese che redigono il bilancio 2008 in base al codice civile (non applicano gli ias) e che sono soggetti ires (quindi societa' di capitali ed enti commer....
l’agenzia con la circolare n. 3/e del 04.02.2009 ha chiarito alcuni aspetti legati all procedura di immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, importati e commercializzat....
la conversione in legge del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) ha previsto l'abrogazione del libro dei soci per le srl. l'abolizione del libro dei soci introduce una serie di semplificazioni a carico d....
quando l'azienda subisce il furto delle scritture delle scritture e non e' in grado di ricostruire le stesse e' passibile di accertamento sulla base delle presunzioni semplici (accertamento indutivo).....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 4/e del 07.01.2009 ha stabilito che e' possibile acquisire beni in leasing e fruire delle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 271-279 d....
il d.m. 19.11.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2009 (si veda il link) stabilisce i nuovi criteri di individuazione e i limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza app....
il ministero istruzione, ricerca e universita' con il d.m. 03.09.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 8 del 12.01.2009 ha stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in ....
la deducibilita' delle spese sostenute in relazione ad imprese residenti nei cosiddetti paradisi fiscali e' stato spiegata dall’agenzia delle entrate con la circolare numero 1/e w....
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Operazioni intracomunitarie 2011 - 02/01/2011

Il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal DL 78/2010 per l’effettuazione delle operazioni intracomunitarie. 

  1. I soggetti che iniziano una attivita' devono dichiarare la volonta' a porre in essere operazioni intracomunitarie (sino ad oggi le aziende che richiedevano l’attribuzione della partita Iva venivano automaticamente inseriti nel Sistema elettronico di scambio dati sull’IVA - VIES , e questo autorizzava i soggetti ad effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie perche' in possesso del codice identificativo IT e partita iva). Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volonta' a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettua una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. Nei trenta giorni il soggetto deve astenersi dal compiere operazioni intra UE.
  2. Soggetti con dichiarazione di inizio attivita' ai fini IVA presentata a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011. Entro la data del 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sono esclusi i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attivita' a partire dal 31 maggio 2010 senza manifestare, secondo le modalità di cui al precedente punto 1), la volonta' di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero quelli che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi 
  3. Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attivita' anteriormente al 31 maggio 2010. Entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sono esclusi coloro che hanno presentato la dichiarazione  di inizio attivita' ai fini IVA prima del 31 maggio 2010 e che non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o che pur avendoli presentati non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.
E’ fondamentale dal 1 marzo 2011, per il soggetto che intende effettuare acquisti o cessioni di beni così come prestazioni di servizio effettuate o ricevute verso altri soggetti comunitari verificare la propria posizione ai fini della identificazione sul sistema VIES.
La novita' è molto importante perche' sino al 31 dicembre 2010 tutti i soggetti in possesso di partita Iva in Italia erano automaticamente inserirti nella banca dati VIES ed in pratica autorizzati ad effettuare cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni così come effettuare prestazioni di servizio nei confronti di soggetti intracomunitari mentre a partire dal 1 gennaio 2011 il tutto e' subordinato ad una dichiarazione di volonta' e all’assenso da parte della Agenzia delle Entrate.
Esempio: una azienda che non ha effettuato negli ultimi anni cessioni e / o acquisti intracomunitari è in procinto di perfezionare un importante contratto di cessione di merci intracomunitari ma deve preventivamente esprimere la volonta' di porre in essere l’attivita' intracomunitaria all’Agenzia delle Entrate e attendere 30 trenta giorni perche' si formi il silenzio-assenso.