De Mattia & Palma Commercialisti - News
l’articolo 6 del d.l. 185/2008, ha introdotto la possibilità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, di dedurre l’irap, nella misura del 10 per cento ....
secondo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 6, del decreto legge 185/2008, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso irap, a condizione che venga rispettato il termine prev....
il decreto legge 185/2008 consente alle imprese che redigono il bilancio 2008 in base al codice civile (non applicano gli ias) e che sono soggetti ires (quindi societa' di capitali ed enti commer....
l’agenzia con la circolare n. 3/e del 04.02.2009 ha chiarito alcuni aspetti legati all procedura di immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, importati e commercializzat....
la conversione in legge del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) ha previsto l'abrogazione del libro dei soci per le srl. l'abolizione del libro dei soci introduce una serie di semplificazioni a carico d....
quando l'azienda subisce il furto delle scritture delle scritture e non e' in grado di ricostruire le stesse e' passibile di accertamento sulla base delle presunzioni semplici (accertamento indutivo).....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 4/e del 07.01.2009 ha stabilito che e' possibile acquisire beni in leasing e fruire delle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 271-279 d....
il d.m. 19.11.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2009 (si veda il link) stabilisce i nuovi criteri di individuazione e i limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza app....
il ministero istruzione, ricerca e universita' con il d.m. 03.09.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 8 del 12.01.2009 ha stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in ....
la deducibilita' delle spese sostenute in relazione ad imprese residenti nei cosiddetti paradisi fiscali e' stato spiegata dall’agenzia delle entrate con la circolare numero 1/e w....
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Ravvedimento comunicazione black list - 07/02/2011

I contribuenti che hanno omesso l'invio degli elenchi in scadenza il 31/01/2011 possono avvalersi del ravvedimento operoso trasmettendo la comunicazione entro il termine per la dichiarazione Iva 2010, prima dell'avvio di una ispezione, pagando la sanzione ridotta a 51 euro (per effetto della modifica al ravvedimento operoso la sanzione ridotta e' di 64 euro se la violazione e' commessa a partire dal 1 febbraio 2011).

L'omissione del tutto della trasmissione comporta la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, elevata al doppio da 516 a 4.130 euro.

Le violazioni black list possono, quindi, essere definite col ravvedimento, come riconosciuto dalla circolare 53/E/2010. Per chi invia gli elenchi tardivamente, ma comunque entro il termine per la dichiarazione annuale Iva (30 settembre 2011 per le comunicazioni del 2010) e prima che l'omissione venga constatata o siano avviate ispezioni, la sanzione applicabile e' pari a un decimo del minimo, cioe' a 51 euro (per effetto della modifica al ravvedimento operoso la sanzione ridotta e' di 64 euro se la violazione e' commessa a partire dal 1 febbraio 2011). 

Si ritiene che la sanzione si applichi nella misura sopra indicata per ciascun elenco omesso, indipendentemente dal numero di soggetti e di operazioni non comunicate. Quindi, per i trimestrali che hanno saltato al scadenza scatterà una sanzione unica mentre in presenza di tre elenchi mensili omessi la sanzione ridotta sara' triplicata.

La regolarizzazione si attua presentando la comunicazione omessa e pagando contestualmente l'importo ridotto di 51 euro (64 a partire dal 1 febbraio) con il modello F24 utilizzando il codice residuale 8911.

La costatazione della omissione prima del ravvedimento comporta l'irrogazione della sanzione intera.