De Mattia & Palma Commercialisti - News
a partire dal 1 gennaio 2010 cambia il regime di territorialita' iva nel settore dei trasporti; in particolare, bisognera' distinguere tra: - trasporti resi a committenti soggetti passivi d'imposta (....
scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico), il contribuente ha la possibilita' di rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazion....
Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
a partire dalla presentazione del modello unico 2009 la dichiarazione irap e' presentata in via autonoma. il modello irap 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi ....
i contribuenti che si avvalgono della “tremonti ter” di cui all’articolo 5 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli inves....
il mef in questi giorni sta mettendo a punto uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2006/43/ce, modifichera' l'art. 2477 del codice civile. in particolare, piu' che....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 247 del 15/09/2009 ha istituito il codice tributo 6822 utilizzabile dalle imprese di autotrasporto relativo al contributo sotto forma di credito d'imposta....
il comma 3-bis dell'art.12 del d.lgs. 231/2007 ha introdotto una importante novita' per le societa' di capitali dotate del collegio sindacale o che, per disposizione di legge nonche' volonta....
le  operazioni  straordinarie  sono  irrilevanti  ai  fni  dell’applicazione dell’agevolazione concessa dalla tremonti-ter, sia dal punto di vista della ....
  con decreto dirigenziale n. 728 del 06 agosto 2009, pubblicato sul burc n. 53 del 31 agosto 2009 la regione campania ha proceduto all’approvazione dell'avviso relativo agli....
e' operativo il credito d'imposta per le imprese del settore trasporti. il credito d’imposta per gli autotrasportatori previsto dal decreto legge 78/2009 è fissato nella misura del 38,50....
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Ravvedimento comunicazione black list - 07/02/2011

I contribuenti che hanno omesso l'invio degli elenchi in scadenza il 31/01/2011 possono avvalersi del ravvedimento operoso trasmettendo la comunicazione entro il termine per la dichiarazione Iva 2010, prima dell'avvio di una ispezione, pagando la sanzione ridotta a 51 euro (per effetto della modifica al ravvedimento operoso la sanzione ridotta e' di 64 euro se la violazione e' commessa a partire dal 1 febbraio 2011).

L'omissione del tutto della trasmissione comporta la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, elevata al doppio da 516 a 4.130 euro.

Le violazioni black list possono, quindi, essere definite col ravvedimento, come riconosciuto dalla circolare 53/E/2010. Per chi invia gli elenchi tardivamente, ma comunque entro il termine per la dichiarazione annuale Iva (30 settembre 2011 per le comunicazioni del 2010) e prima che l'omissione venga constatata o siano avviate ispezioni, la sanzione applicabile e' pari a un decimo del minimo, cioe' a 51 euro (per effetto della modifica al ravvedimento operoso la sanzione ridotta e' di 64 euro se la violazione e' commessa a partire dal 1 febbraio 2011). 

Si ritiene che la sanzione si applichi nella misura sopra indicata per ciascun elenco omesso, indipendentemente dal numero di soggetti e di operazioni non comunicate. Quindi, per i trimestrali che hanno saltato al scadenza scatterà una sanzione unica mentre in presenza di tre elenchi mensili omessi la sanzione ridotta sara' triplicata.

La regolarizzazione si attua presentando la comunicazione omessa e pagando contestualmente l'importo ridotto di 51 euro (64 a partire dal 1 febbraio) con il modello F24 utilizzando il codice residuale 8911.

La costatazione della omissione prima del ravvedimento comporta l'irrogazione della sanzione intera.