De Mattia & Palma Commercialisti - News
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secondo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 6, del decreto legge 185/2008, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso irap, a condizione che venga rispettato il termine prev....
il decreto legge 185/2008 consente alle imprese che redigono il bilancio 2008 in base al codice civile (non applicano gli ias) e che sono soggetti ires (quindi societa' di capitali ed enti commer....
l’agenzia con la circolare n. 3/e del 04.02.2009 ha chiarito alcuni aspetti legati all procedura di immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, importati e commercializzat....
la conversione in legge del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) ha previsto l'abrogazione del libro dei soci per le srl. l'abolizione del libro dei soci introduce una serie di semplificazioni a carico d....
quando l'azienda subisce il furto delle scritture delle scritture e non e' in grado di ricostruire le stesse e' passibile di accertamento sulla base delle presunzioni semplici (accertamento indutivo).....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 4/e del 07.01.2009 ha stabilito che e' possibile acquisire beni in leasing e fruire delle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 271-279 d....
il d.m. 19.11.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2009 (si veda il link) stabilisce i nuovi criteri di individuazione e i limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza app....
il ministero istruzione, ricerca e universita' con il d.m. 03.09.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 8 del 12.01.2009 ha stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in ....
la deducibilita' delle spese sostenute in relazione ad imprese residenti nei cosiddetti paradisi fiscali e' stato spiegata dall’agenzia delle entrate con la circolare numero 1/e w....
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Partecipazioni non qualificate: affrancamento o rivalutazione? - 17/11/2011

Le recenti manovre estive (decreti legge 70/2011 e 138/2011) offrono una doppia chance di pianificazione fiscale ai possessori di partecipazioni non qualificate che intendono procedere alla cessione della stessa. Essi, per ridurre il carico fiscale derivante dalla realizzazione della plusvalenza da cessione (capital gain), possono optare per:

- l'affrancamento della partecipazione entro il prossimo 31 dicembre 2011

- la rivalutazione della partecipazione entro il 30 giugno 2012

Con la procedura di AFFRANCAMENTO si determina il nuovo valore della partecipazione (non qualificata) al 31/12/2011 e dovra' essere versata, in caso di cessione della partecipazione, un'imposta sostitutiva pari al 12,50% calcolata sulla differenza tra il valore rideterminato e il costo fiscalemente riconosciuto.

Invece, con la procedura di RIVALUTAZIONE si determina il nuovo valore della partecipazione al 01/07/2011 e dovra' essere versata, in caso di cessione della partecipazione, un'imposta sostitutiva pari al 2% calcolata sul valore rideterminato.

In entrambi i casi e' necessaria la redazione di una perizia di stima eseguita da un esperto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all'elenco dei revisori legali.

Assume rilevanza il fatto che se il contribuente sceglie la procedura di AFFRANCAMENTO egli dovra' rideterminare il valore di tutte le partecipazioni possedute mentre se opta per la RIVALUTAZIONE puo' scegliere quale partecipazione rivalutare.

I COSTI DI PERIZIA

In caso di RIVALUTAZIONE se l'incarico di redigere la perizia di stima del patrimonio sociale viene conferito al professionista direttamente dalla societa' il costo della perizia stessa sara' deducibile dalla societa' in 5 quote annuali di pari importo mentre se il committente e' il singolo socio il  costo della perizia incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

La norma che regola la procedura di AFFRANCAMENTO, invece, nulla dice circa la deducibilita' dei costi di perizia. 

In estrema sintesi la procedura di AFFRANCAMENTO conviene se il plusvalore e' inferiore o pari al 20% del costo di acquisto della partecipazione; viceversa, se il plusvalore e' superiore al 20% del costo di acquisto della partecipazione conviene optare per la procedura di RIVALUTAZIONE.

 

LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.

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