De Mattia & Palma Commercialisti - News
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scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico), il contribuente ha la possibilita' di rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazion....
Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
a partire dalla presentazione del modello unico 2009 la dichiarazione irap e' presentata in via autonoma. il modello irap 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi ....
i contribuenti che si avvalgono della “tremonti ter” di cui all’articolo 5 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli inves....
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e' operativo il credito d'imposta per le imprese del settore trasporti. il credito d’imposta per gli autotrasportatori previsto dal decreto legge 78/2009 è fissato nella misura del 38,50....
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Partecipazioni non qualificate: affrancamento o rivalutazione? - 17/11/2011

Le recenti manovre estive (decreti legge 70/2011 e 138/2011) offrono una doppia chance di pianificazione fiscale ai possessori di partecipazioni non qualificate che intendono procedere alla cessione della stessa. Essi, per ridurre il carico fiscale derivante dalla realizzazione della plusvalenza da cessione (capital gain), possono optare per:

- l'affrancamento della partecipazione entro il prossimo 31 dicembre 2011

- la rivalutazione della partecipazione entro il 30 giugno 2012

Con la procedura di AFFRANCAMENTO si determina il nuovo valore della partecipazione (non qualificata) al 31/12/2011 e dovra' essere versata, in caso di cessione della partecipazione, un'imposta sostitutiva pari al 12,50% calcolata sulla differenza tra il valore rideterminato e il costo fiscalemente riconosciuto.

Invece, con la procedura di RIVALUTAZIONE si determina il nuovo valore della partecipazione al 01/07/2011 e dovra' essere versata, in caso di cessione della partecipazione, un'imposta sostitutiva pari al 2% calcolata sul valore rideterminato.

In entrambi i casi e' necessaria la redazione di una perizia di stima eseguita da un esperto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all'elenco dei revisori legali.

Assume rilevanza il fatto che se il contribuente sceglie la procedura di AFFRANCAMENTO egli dovra' rideterminare il valore di tutte le partecipazioni possedute mentre se opta per la RIVALUTAZIONE puo' scegliere quale partecipazione rivalutare.

I COSTI DI PERIZIA

In caso di RIVALUTAZIONE se l'incarico di redigere la perizia di stima del patrimonio sociale viene conferito al professionista direttamente dalla societa' il costo della perizia stessa sara' deducibile dalla societa' in 5 quote annuali di pari importo mentre se il committente e' il singolo socio il  costo della perizia incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

La norma che regola la procedura di AFFRANCAMENTO, invece, nulla dice circa la deducibilita' dei costi di perizia. 

In estrema sintesi la procedura di AFFRANCAMENTO conviene se il plusvalore e' inferiore o pari al 20% del costo di acquisto della partecipazione; viceversa, se il plusvalore e' superiore al 20% del costo di acquisto della partecipazione conviene optare per la procedura di RIVALUTAZIONE.

 

LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.

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