De Mattia & Palma Commercialisti - News
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Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
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i contribuenti che si avvalgono della “tremonti ter” di cui all’articolo 5 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli inves....
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Novita' in materia di prelevamento e versamento in conto corrente - 30/01/2012

A seguito dell’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) della Circolare n.2 del 16/01/2012, si chiarisce un aspetto critico della normativa relativa al trasferimento di denaro contante per importi superiori ad € 1.000,00 che impatta sulla dinamica quotidiana dei movimenti finanziari effettuati tramite intermediari finanziari (banche, poste, ecc.).

Uno degli aspetti più importanti della citata Circolare del Mef riguarda i prelevamenti e i versamenti bancari effettuati dai correntisti in misura superiore ad € 1.000,00 a fronte dei quali si è riscontrato un comportamento non corretto da parte di alcune banche; infatti, nonostante il tenore letterale dell’art.49 D.Lgs. 231/2007 e le chiari indicazioni già precedentemente fornite dalla Circolare del 04/11/2011 del Ministero del Tesoro che aveva descritto come corretti tali comportamenti, alcune banche non si sono adeguate ed hanno posto vincoli al prelevamento di denaro contante oltre soglia continuando a chiedere informazioni ai correntisti circa l’utilizzo del denaro prelevato, senza che, però, ciò rientrasse tra le finalità della normativa.
Si ricorda che la normativa pone vincoli e sanzioni al trasferimento di denaro contante e non, quindi, ai versamenti e prelevamenti effettuati tramite intermediari finanziari (banche, poste, ecc.); in pratica, a seguito di prelevamento il correntista continua ad avere la disponibilità del proprio denaro anziché in forma di deposito bancario o postale ma in forma liquida nelle proprie mani.
La Circolare n.2 dd. 16/01/2012 del Mef chiarisce che versamenti e prelevamenti oltre € 1.000,00 non costituiscono in automatico una violazione della legge pur continuando a sussistere per gli intermediari finanziari l’obbligo di identificare il cliente e, per finalità di supporto all’attività di prevenzione di fenomeni di evasione fiscale - a partire dal 1° gennaio 2012 - di comunicare all’Amministrazione Finanziaria i singoli movimenti riferiti a rapporti bancari e l’ammontare delle operazioni fuori conto.
 
Caso pratico
La soluzione
Prelevamento da conto corrente: il cliente si reca in banca per prelevare € 6.000,00 e riceve il rifiuto da parte della banca.
Il comportamento della banca non è corretto in quanto la normativa prevede limitazioni al trasferimento di denaro contante oltre soglia ma non impedisce operazioni da parte del correntista.
La banca deve provvedere al pagamento delle somme richieste.
Versamento in conto corrente: il cliente versa in conto corrente € 25.000 e la banca gli comunica che effettuerà la segnalazione per operazione sospetta.
La banca non deve operare alcuna segnalazione per operazione sospetta; essa scatta solo quando la banca ritiene fondatamente che l’operazione sia stata compiuta al fine di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Operazione occasionale di trasferimento di un assegno circolare di € 18.000 a lui intestato in denaro contante.
La banca deve procedere all’operazione e provvedere solo all’annotazione dell’operazione sull’archivio unico informatico.
Operazione frazionata: un cliente nel giro di 8 giorni versa sul conto corrente importi inferiori ad € 1.000,00 per una somma complessiva di € 12.000,00.
La banca, collegando le operazioni, deve provvedere all’annotazione dell’operazione sull’archivio unico informatico mentre per quanto riguarda la segnalazione dovrà provvedere solo se ritiene fondatamente che l’operazione sia stata compiuta al fine di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.