De Mattia & Palma Commercialisti - News
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secondo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 6, del decreto legge 185/2008, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso irap, a condizione che venga rispettato il termine prev....
il decreto legge 185/2008 consente alle imprese che redigono il bilancio 2008 in base al codice civile (non applicano gli ias) e che sono soggetti ires (quindi societa' di capitali ed enti commer....
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la conversione in legge del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) ha previsto l'abrogazione del libro dei soci per le srl. l'abolizione del libro dei soci introduce una serie di semplificazioni a carico d....
quando l'azienda subisce il furto delle scritture delle scritture e non e' in grado di ricostruire le stesse e' passibile di accertamento sulla base delle presunzioni semplici (accertamento indutivo).....
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il d.m. 19.11.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2009 (si veda il link) stabilisce i nuovi criteri di individuazione e i limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza app....
il ministero istruzione, ricerca e universita' con il d.m. 03.09.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 8 del 12.01.2009 ha stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in ....
la deducibilita' delle spese sostenute in relazione ad imprese residenti nei cosiddetti paradisi fiscali e' stato spiegata dall’agenzia delle entrate con la circolare numero 1/e w....
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Novita' in materia di Iva per cassa - 10/10/2012

La facolta' per imprese e professionisti di finanziarie temporaneamente le proprie attività attraverso il differimento del pagamento dell’Iva addebitata ai clienti è stata introdotta nell’ordinamento tributario nazionale con il D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009.

Con la conversione in legge del 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) è stata introdotto l’art. 32-bis al d.p.r. 633/72 (Testo Unico Iva) e parzialmente modificata la disciplina dell’Iva per cassa.

In primis è stata aumentata la soglia di fatturato per accedere al regime; il d.l. 185/2008 aveva fissato a 200 mila euro il limite di volume d’affari entro il quale l’imposta diventa esigibile al momento dell’incasso dei corrispettivi da parte dei clienti mentre il d.l. 83/2012 ha ampliato la platea dei contribuenti che possono esercitare l’opzione innalzando  fino a 2 milioni di euro il limite di volume d’affari.

Restano, tuttavia, esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta quali, ad esempio, i commercianti di tabacchi, gli operatori del settore editoriale e di telefonia, coloro che svolgono attività di agriturismo e di agenzia viaggi, i rivenditori di beni usati, d’arte e di antiquariato, e chi realizza operazioni in reverse charge e, a nostro avviso, le imprese del commercio al dettaglio che solitamente incassano i corrispettivi al momento dell’emissione dello scontrino fiscale o della fattura.

 

Dalla data in cui diventerà applicabile la disposizione dell’art. 32-bis, ossia dall’emanazione del decreto attuativo (prevista entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, presumibilmente entro l’11 ottobre 2012), sarà abrogato l’art. 7 del D.L. 185/2008, che disciplina l’attuale regime.

 

Altra novità importante ai fini pratici per l’opzione di applicazione del meccanismo di liquidazione dell’Iva per cassa riguarda il riferimento normativo da indicare sulle fatture emesse che dovrà essere (“operazione soggetta al regime di cui all’art. 32-bis del D.L. n.83/12”).