De Mattia & Palma Commercialisti - News
CUD 2009 - 17/12/2008
e' disponibile sul sito internet dell'agenzie delle entrate in versione bilingue (italiano - tedesco) il modello di certificazione dei redditi di lavoro dipendente(cud 2009)accompagnato dalle ist....
la corte di cassazione ha stabilito che il professionista che vuole evitare l'irap non può avere nemmeno un collaboratore di studio. il caso esaminato dai giudici della sezione tributaria della....
l'agenzie delle entrate con la risoluzione n. 477/e del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare ri....
dal 1° gennaio lavorare dopo la pensione non sarà più un problema. l'inps con la circolare 108/2008 ha spiegato come funzionera' a partire dal 1° gennaio 2009 il cumulo....
l'amministratore di una società è ritenuto responsabile penalmente per il reato commesso da altro amministratore o socio, qualora questo configuri un'evento pregiudiziale per la societa'....
il decreto legge 185/2008 che il governo ha approvato per contrastare la crisi finanziaria in atto ha, tra l’altro, modificato la disciplina del ravvedimento operoso. il ravvedimento operoso pr....
le donazioni di partecipazioni in società di persone sono esenti solo se il beneficiario si impegna, con una dichiarazione a proseguire l’attività imprenditoriale per almeno 5 anni....
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l’errato utilizzo in compensazione di un credito iva esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza iva utilizzata, magg....
l'agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire alcuni elementi fiscali inerenti l'affitto d'impresa. secondo la  risoluzione n. 424/2008, in caso di affitto di azienda, i valori fiscal....
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Novita' in materia di concordato preventivo - 10/10/2012

Il decreto sviluppo (D.L. n. 83 del 22.06.2012) di recente convertito in legge (L. n. 134 del 07.08.2012) ha introdotto importanti modifiche alla legge fallimentare, in particolare prevedendo delle misure per agevolare la gestione delle crisi aziendali attraverso le procedure alternative al fallimento e soprattutto con l’upgrade del concordato preventivo, che il Legislatore ha voluto intendere come strumento per garantire la continuità aziendale e, di conseguenza, conservare il valore dell'azienda in difficoltà.

Lo scopo della rivisitazione e dell’aggiornamento normativo è evidentemente quello di garantire i creditori, assicurare la continuità aziendale e, quindi, l’occupazione per finire all’interesse dell'economia in generale.

Tra gli aspetti più significativi va evidenziato innanzitutto che come in precedenza sono sottratti all'azione revocatoria atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, ma oggi sono esclusi dalla revocatoria fallimentare anche gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti nella fase precedente, ossia dopo il solo deposito della domanda di ammissione al concordato ex art. 67 c. 3 lett.e L.F.

Altro aspetto nuovo di rilievo riguarda il fatto che ora l'azienda in crisi può depositare in Tribunale una domanda di ammissione al concordato preventivo, insieme agli ultimi tre bilanci, riservandosi di presentare in un momento successivo, nel termine stabilito dal Giudice, solitamente tra 60 e 120 giorni, la vera e propria proposta, il piano e la documentazione ex art. 161 c. 6 L.F.

Vieppiù, nel periodo transitorio in cui l'imprenditore ha chiesto di poter accedere al concordato, depositando il relativo ricorso in Tribunale, ma la procedura non è ancora stata aperta, l'imprenditore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti opportuni ma se ci fosse la necessità di compiere atti di straordinaria amministrazione urgenti, l'imprenditore potrà compierli con la preventiva autorizzazione del Tribunale.

Nella fase transitoria eventuali crediti di terzi sorti per effetto delle attività compiute dall'impresa, saranno prededucibili, ossia, in pratica, potranno essere soddisfatti prima di tutti gli altri crediti (art. 161 c. 6 e ss L.F.).

Infine, è importante evidenziare la novità riguardante le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data della pubblicazione del ricorso che ora sono inefficaci per i creditori anteriori al concordato il che significa che l'imprenditore da un lato non dovrà necessariamente attendere la preparazione della proposta e del piano di concordato per godere dei vantaggi che derivano dal deposito del ricorso a protezione del patrimonio aziendale (il blocco delle azioni esecutive individuali) e dall'altro potrà depositare la domanda di concordato senza interruzione dell'attività imprenditoriale.

È evidente pertanto l’intento del legislatore di cercare di preservare il valore dell'impresa in crisi, nell'interesse non solo dell'imprenditore ma anche e principalmente di tutti i creditori.