De Mattia & Palma Commercialisti - News
CUD 2009 - 17/12/2008
e' disponibile sul sito internet dell'agenzie delle entrate in versione bilingue (italiano - tedesco) il modello di certificazione dei redditi di lavoro dipendente(cud 2009)accompagnato dalle ist....
la corte di cassazione ha stabilito che il professionista che vuole evitare l'irap non può avere nemmeno un collaboratore di studio. il caso esaminato dai giudici della sezione tributaria della....
l'agenzie delle entrate con la risoluzione n. 477/e del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare ri....
dal 1° gennaio lavorare dopo la pensione non sarà più un problema. l'inps con la circolare 108/2008 ha spiegato come funzionera' a partire dal 1° gennaio 2009 il cumulo....
l'amministratore di una società è ritenuto responsabile penalmente per il reato commesso da altro amministratore o socio, qualora questo configuri un'evento pregiudiziale per la societa'....
il decreto legge 185/2008 che il governo ha approvato per contrastare la crisi finanziaria in atto ha, tra l’altro, modificato la disciplina del ravvedimento operoso. il ravvedimento operoso pr....
le donazioni di partecipazioni in società di persone sono esenti solo se il beneficiario si impegna, con una dichiarazione a proseguire l’attività imprenditoriale per almeno 5 anni....
le fatture emesse da una società priva di una struttura organizzativa composta da mezzi e personale occorrente per fornire le prestazioni fatturate sono considerate false. sul piano fisca....
l’errato utilizzo in compensazione di un credito iva esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza iva utilizzata, magg....
l'agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire alcuni elementi fiscali inerenti l'affitto d'impresa. secondo la  risoluzione n. 424/2008, in caso di affitto di azienda, i valori fiscal....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Rivalutazione quote sociali: convenienza del Trust rispetto alla successione
Rivalutazione quote sociali: convenienza del Trust rispetto alla successione - 25/03/2013

La recente Legge di stabilita' in vigore dal 1 gennaio 2013, tra l'atro ha riproposto la rivalutazione fiscale dei titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, riaprendo il termine al 30 giugno 2013.

In particolare, il provvedimento normativo permette ai summenzionati soggetti di rivalutare il costo o il valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data del 1° gennaio 2013, affrancando (anche solo parzialmente) le plusvalenze conseguite (ex art. 67 TUIR), quando le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2013, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% per le partecipazioni qualificate (che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%, ex art. 67, comma 1, lettera c) TUIR) e al 2% per le partecipazioni non qualificate (ex art. 67, comma 1, lettera c-bis) TUIR).

La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, i quali dovranno asseverare la perizia entro il 30 giugno 2013, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

Inoltre, diversamente da quanto previsto in passato, il decreto offre la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva pagata in una  eventuale precedente rivalutazione. In questo modo, i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di  partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati ,qualora abbiano già  effettuato  una precedente rideterminazione del valore  delle stesse, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.

Per effetto della rivalutazione, le plusvalenze derivanti dagli atti di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sono computate assumendo il valore rideterminato nella relazione di stima, il quale si sostituisce all’originario costo fiscale.

La circolare n.10/E/2006 ha chiarito, al riguardo, che il valore di perizia “non può essere ulteriormente incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione” (ad eccezione del costo sostenuto dal contribuente per la redazione della relazione di stima).

In relazione alle partecipazioni cadute in successione dal 3 ottobre 2006, per effetto della reintroduzione dell’imposta di successione, non è più consentito all’erede di assumere quale costo fiscale della partecipazione il costo rivalutato dal de cuius, dovendo essere assunto il valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione, eventualmente rettificato dall’Ufficio. Attualmente, quindi, in caso di successione il valore affrancato non rileva (infatti, il valore risultante dalla rivalutazione eseguita dal de cuius può essere utilizzato solo con riferimento alle partecipazioni pervenute per successione nel periodo in cui tale imposta era abolita, ossia in relazione alle successioni apertesi dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006).

Diverso è per le partecipazioni pervenute per donazione (ovvero per un diverso atto atto di liberalità, ad esempio attraverso l’istituzione di un trust), ai sensi dell’art. 68, comma 6, del T.U.I.R., il costo fiscalmente riconosciuto è sempre quello rilevante in capo al donante. Pertanto, se quest’ultimo ha rideterminato il costo fiscale della partecipazione donata, il nuovo valore si trasferisce direttamente al donatario.

 

LO STUDIO DE MATTIA PUO' CURARE LA TUA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE.

 

Per maggiori informazioni o per un preventivo della consulenza puoi contattare lo studio dall'area Consulenza on line o inviarci una mail all'indirizzo info@studiodemattia.com