De Mattia & Palma Commercialisti - News
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la conversione in legge del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) ha previsto l'abrogazione del libro dei soci per le srl. l'abolizione del libro dei soci introduce una serie di semplificazioni a carico d....
quando l'azienda subisce il furto delle scritture delle scritture e non e' in grado di ricostruire le stesse e' passibile di accertamento sulla base delle presunzioni semplici (accertamento indutivo).....
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la deducibilita' delle spese sostenute in relazione ad imprese residenti nei cosiddetti paradisi fiscali e' stato spiegata dall’agenzia delle entrate con la circolare numero 1/e w....
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Agevolazione Ace per le societa' di comodo - 26/03/2013

L’agevolazione prevista dal Decreto Salva Italia viene applicata per la seconda volta (nel modello Unico 2013) per coloro che incrementano il patrimonio mediante accantonamento di utili a riserva o nuovi conferimento dei soci. 

Infatti, l’art. 1, D.L. n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese, ha introdotto uno specifico incentivo, c.d. “ACE”, decorrente dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (dal 2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), le cui modalità attuative sono state disposte dal MEF con il Decreto del 14 marzo 2012. Con riferimento ai soggetti IRES, il beneficio consiste nel riconoscimento di una deduzione dal reddito complessivo netto di un importo pari al “rendimento nozionale” della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010. 

Le modalità di calcolo dell’incentivo, (deduzione del 3% sull’incremento patrimoniale rispetto al 31 dicembre 2010), fanno sì che con il passare del tempo la base di calcolo aumenti in modo incrementale. 

Nel calcolo dell'Ace, infatti, le imprese terranno conto degli accantonamenti a riserva e dei versamenti dei soci effettuati nel 2011 e nel 2012.

In relazione ai conferimenti del 2011 non si tiene conto del ragguaglio temporale, che va invece considerato per quelli del 2012. 

Le regole sono quelle utilizzate in Unico dello scorso anno ma, per effetto del meccanismo di funzionamento dell'incentivo, che implica una stratificazione degli incrementi, le società che non distribuiscono utili o che ricevono apporti da parte dei soci fruiranno in Unico 2013 di un valore maggiore, se non doppio. 

La base imponibile Ace del 2011, su cui è stato calcolato il bonus del 3% si cumula oggi con gli incrementi rilevanti, realizzati nel 2012, andando a determinare il nuovo valore (stock) su cui applicare la percentuale. 

L’incremento 2011 costituito da apporti in denaro dei soci, quali aumenti di capitale, versamenti a fondo perduto o rinunce a crediti, ragguagliato nel 2011 ai giorni intercorsi tra il versamento e il 31 dicembre, oggi va considerato per intero con effetti positivi. 

Al secondo anno di applicazione, tuttavia, vi sono dei dubbi ancora irrisolti. Tra gli interrogativi più diffusi, vi è quello della compatibilità dell’agevolazione con la disciplina delle società di comodo, il cui regime nella dichiarazione Unico 2013 si estende alle imprese in perdita sistemica negli anni 2009/2010/2011 o in perdita per due anni e con un reddito inferiore al minimo il terzo anno. 

La circolare n.28/IR dell’IRDCEC del 29 marzo 2012, in merito a tale dubbio, ha ipotizzato che la fattispecie agevolativa possa essere applicata anche al reddito minimo su cui vengono tassate le società c.d. “di comodo” mentre le istruzioni al Modello Unico SC 2013, nella parte dedicata al calcolo dell’imponibile delle società di comodo, non riporta tra le agevolazioni quella relativa all’ACE. 

L’applicazione dell’agevolazione ACE alle società di comodo, è confermata invece dalle istruzioni al Modello Unico SP 2013 che richiede di indicare la deduzione già nel quadro dedicato alle società di comodo

Concludendo, in materia di Bonus capitalizzazione, va evidenziato che la Circolare n.53/E/2009 aveva chiarito che la disciplina delle società di comodo avrebbe dovuto coordinarsi con l’agevolazione fiscale nel senso che la prima non implicava il venir meno del bonus;
si ritiene, pertanto, che le società “di comodo” di persone e di capitali possano comunque fruire dell’agevolazione.