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Deducibilita' auto 2013 - 12/04/2013

La Legge n.92/2012 ha modificato alcune norme relative alla deducibilità dei costi delle autovetture.

Le novità, in vigore dal periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo sui conti delle società e dei lavoratori autonomi, aggravandone il carico fiscale.

 

Fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi di acquisto delle autovetture e dei correlati costi di impiego prevedevano, in linea generale, una deducibilità del 40% sui costi di acquisto e di impiego delle auto aziendali e di quelle utilizzate dai lavoratori autonomi, ed una deducibilità al 90% per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

 

A partire dal periodo di imposta 2013 la deducibilità delle spese sostenute sarà ridotta dal 40% al 20% PER LE AUTO AZIENDALI E QUELLE UTILIZZATE DAI LAVORATORI AUTONOMI e dal 90% al 70% PER LE AUTO IN USO AI DIPENDENTI.

 

Da un punto di vista finanziario l’effettivo aggravio per le imprese ed i lavoratori autonomi avverrà con i versamenti delle imposte che saranno effettuati dal 2013 in poi, dal momento che gli acconti già dovranno tenere conto delle riduzioni di deducibilità.

 

La tabella sottostante illustra le differenze tra l’attuale normativa e quella che entrerà in vigore dal 2013.

 

 

IMPRESE – UTILIZZO AZIENDALE

  Acquisto in proprietà

Leasing finanziario

o operativo

Noleggio Costi di gestione

NORMATIVA

ATTUALE

40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro

40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076.
Nessuna durata minima

40% del valore dei canoni su max

Euro 3.615

40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

NORMATIVA

DAL 2013

20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro

20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076.
Nessuna durata minima

20% del valore dei canoni su max

Euro 3.615

20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

 

IMPRESE – IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

  Acquisto in proprietà

Leasing finanziario

o operativo

Noleggio Costi di gestione

NORMATIVA

ATTUALE

90% del valore di acquisto senza limiti 90% del valore delle rate annue complessive senza limiti.
Nessuna durata minima
90% del valore dei canoni 90% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

NORMATIVA

DAL 2013

70% del valore di acquisto senza limiti 70% del valore delle rate annue complessive senza limiti.
Nessuna durata minima
70% del valore dei canoni 70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

 

LAVORATORE AUTONOMO

  Acquisto in proprietà

Leasing finanziario

o operativo

Noleggio Costi di gestione

NORMATIVA

ATTUALE

40% del valore di acquisto attraverso
quote di ammortamento,
su max 18.076 Euro
40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076.
Nessuna durata minima
40% del valore dei canoni su max Euro 3.615 40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

NORMATIVA

DAL 2013

20% del valore di acquisto attraverso
quote di ammortamento, su max 18.076 Euro
20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076.
Nessuna durata minima
20% del valore dei canoni su max Euro 3.615 20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

 

Limitando l’attenzione ai soli costi di acquisto di una autovettura e con il limite massimo di valore fissato ad Euro 18.076, oggi un’impresa può dedurre complessivamente ammortamenti per un importo non superiore ad Euro 7.230, qualunque sia il valore dell’auto (18.076 x 40% = 7.230).


Dal 2013 l’importo massimo deducibile scenderà ad euro 3.615,20 (18.076 x 20% = 3.615,20) riducendosi quindi di Euro 3.615,20 (7.230 – 3.615 = 3.615,20).


Con le attuali aliquote sul reddito di impresa questo si traduce in maggiori imposte per circa 723 Euro per autovettura (3.615 x 20% di aliquota IRES = 723).

 

 

La novità non riguarda:

  • - la deducibilità delle spese degli agenti e dei rappresentanti di commercio, per i quali la deducibilità rimane confermata all’80%. Questa categoria di soggetti è quella che attualmente rimane meno penalizzata dalle norme fiscali sulle autovetture.
  • - le autovetture utilizzate da tassisti, autoscuole, imprese di autonoleggio;
  • - la deducibilità dei rimborsi delle spese di trasferta con utilizzo di auto propria.