De Mattia & Palma Commercialisti - News
l’articolo 6 del d.l. 185/2008, ha introdotto la possibilità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, di dedurre l’irap, nella misura del 10 per cento ....
secondo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 6, del decreto legge 185/2008, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso irap, a condizione che venga rispettato il termine prev....
il decreto legge 185/2008 consente alle imprese che redigono il bilancio 2008 in base al codice civile (non applicano gli ias) e che sono soggetti ires (quindi societa' di capitali ed enti commer....
l’agenzia con la circolare n. 3/e del 04.02.2009 ha chiarito alcuni aspetti legati all procedura di immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, importati e commercializzat....
la conversione in legge del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) ha previsto l'abrogazione del libro dei soci per le srl. l'abolizione del libro dei soci introduce una serie di semplificazioni a carico d....
quando l'azienda subisce il furto delle scritture delle scritture e non e' in grado di ricostruire le stesse e' passibile di accertamento sulla base delle presunzioni semplici (accertamento indutivo).....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 4/e del 07.01.2009 ha stabilito che e' possibile acquisire beni in leasing e fruire delle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 271-279 d....
il d.m. 19.11.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2009 (si veda il link) stabilisce i nuovi criteri di individuazione e i limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza app....
il ministero istruzione, ricerca e universita' con il d.m. 03.09.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 8 del 12.01.2009 ha stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in ....
la deducibilita' delle spese sostenute in relazione ad imprese residenti nei cosiddetti paradisi fiscali e' stato spiegata dall’agenzia delle entrate con la circolare numero 1/e w....
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Iva al 22% - 30/09/2013

Dal 1° ottobre 2013 entra in vigore l’aliquota Iva al 22% mentre rimangono invariate le aliquote ridotte al 4% e al 10%.

Visto lo scarsissimo lasso temporale che il Legislatore ha concesso agli operatori è doveroso ricordare alcune regole per la corretta applicazione della nuova aliquota Iva tenendo conto dell’art. 6 dpr 633/72 relativo al momento di effettuazione dell’operazione.
 
Cessione di beni mobili
Nel caso di cessione di beni mobili l’aliquota Iva al 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre mentre per quanto riguarda gli acconti incassati entro il 30 settembre o per le fatture già emesse a tale data permane l’aliquota Iva al 21%.
 
Prestazioni di servizi
Nel caso di prestazione di servizi il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’emissione della fattura per cui anche se le attività sono state svolte entro il 30 settembre ma vengono fatturate e incassate a partire dal 1 ottobre l’aliquota Iva da applicare è 22%.
 
Compravendita di beni immobili
Per le compravendite di beni immobili il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la stipula dell’atto notarile; per cui agli atti notarili redatti a partire dal 1° ottobre troverà applicazione l’aliquota Iva al 22% fermo restando che gli acconti già incassati e fatturati al 30 settembre restano con Iva al 21%.
 
Note di credito
In caso di emissione di una nota di credito, la corretta applicazione dell’aliquota Iva dipende dall’Iva applicata alla fattura originaria per cui se la nota di credito viene emessa a decorrere dal 1° ottobre ma relativa a fatture emesse ai periodi precedenti in cui ha trovato applicazione l’Iva al 21% essa conterrà l’indicazione dell’Iva al 21% (principio di correlazione tra fattura e nota di credito).