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Stampa registri - 28/12/2008

TERMINE PER LA STAMPA DEI REGISTRI

L’articolo 1, comma 161, della Legge Finanziaria 2008, ha modificato il termine entro il quale devono essere stampati i registri fiscali tenuti con sistemi meccanografici, stabilendo che tale operazione deve essere eseguita entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.

NUMERAZIONE PAGINE

Le istruzioni per la numerazione e bollatura dei registri sono contenute nella risoluzione 12 marzo 2002, n. 85/E  la quale ha chiarito che:

  • l'imposta di bollo va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate: cioè le marche vanno applicate ogni 100 pagine, oppure frazioni o multipli di cento, indipendentemente dall'anno cui si riferisce la numerazione progressiva.
  • ogni pagina del registro a fogli mobili deve essere intestato al soggetto obbligato alla tenuta dei libri;
  • essendo venuto a mancare l'anno di riferimento di vidimazione dei registri, era immediatamente sorto il problema di quale anno indicare prima di ogni pagina. Tale dubbio è stato sciolto da detta risoluzione la quale ha puntualizzato che la numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce.

Un ulteriore chiarimento è stato apportato dalla Circolare 1 agosto 2002, n. 64/E la quale ha evidenziato che l'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa delle pagine. Quindi, ad esempio, se la contabilità si riferisce all'anno 2007, la numerazione dei registri contabili, sarà: 2007/1, 2007/2 ecc. Secondo dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella videoconferenza del 24 ottobre 2001, debbono ritenersi valide le informazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Industria 3407/C, relativamente alla numerazione, che deve indicare l'anno solo per il libro giornale ed il libro degli inventari; mentre non è possibile utilizzare un'unica numerazione progressiva per tutta la vita dell'impresa. Qualora però il contribuente eserciti la facoltà di bollare i libri contabili, le regole da adottare, sono quelle previste dal previgente sistema. Un ulteriore chiarimento della Circolare 64/E riguarda la numerazione progressiva del libro degli inventari ritenendo che, qualora le annotazioni occupino poche pagine per ogni anno, l'indicazione dell'anno potrà essere omessa.

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

La soppressione della vidimazione e bollatura dei libri contabili non ha soppresso l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo. Infatti, l'imposta di bollo ha un presupposto che non è nel codice civile, sul quale la legge 383/2001 è intervenuta, ma sulla legge fiscale (la numerazione, appunto).

Il tributo potrà essere assolto mediante marche o bollo a punzone (da apporre sulla prima pagina numerata), oppure con versamento con modello F23, codice tributo 458T presso sportelli bancari, postali o dei concessionari di riscossione dei tributi (in tal caso, gli estremi della ricevuta di versamento saranno riportati sulla prima pagina di ciascun libro).

L'imposta di bollo da assolvere sarà così determinata:

  • per il libro giornale e il libro degli inventari tenuti da imprenditori individuali o da società di persone l'imposta sarà di 29,24 euro per ogni cento pagine o frazione.
  • per il libro giornale e il libro degli inventari tenuto da società di capitali l'imposta sarà di 14,62 euro (perché tali società scontano già la tassa di concessione governativa);
  • per i libri sociali tenuti da società di capitali sarà di 14,62 euro per 100 pagine;
  • infine i registri IVA: art. 23 (fatture) art. 24 (corrispettivi) art. 25 (acquisti) del DPR 633/72, per i registri dei beni ammortizzabili ed altri registri previsti da norme fiscali sono esenti da imposta di bollo.