De Mattia & Palma Commercialisti - News
a partire dal 1 gennaio 2010 cambia il regime di territorialita' iva nel settore dei trasporti; in particolare, bisognera' distinguere tra: - trasporti resi a committenti soggetti passivi d'imposta (....
scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico), il contribuente ha la possibilita' di rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazion....
Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
a partire dalla presentazione del modello unico 2009 la dichiarazione irap e' presentata in via autonoma. il modello irap 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi ....
i contribuenti che si avvalgono della “tremonti ter” di cui all’articolo 5 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli inves....
il mef in questi giorni sta mettendo a punto uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2006/43/ce, modifichera' l'art. 2477 del codice civile. in particolare, piu' che....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 247 del 15/09/2009 ha istituito il codice tributo 6822 utilizzabile dalle imprese di autotrasporto relativo al contributo sotto forma di credito d'imposta....
il comma 3-bis dell'art.12 del d.lgs. 231/2007 ha introdotto una importante novita' per le societa' di capitali dotate del collegio sindacale o che, per disposizione di legge nonche' volonta....
le  operazioni  straordinarie  sono  irrilevanti  ai  fni  dell’applicazione dell’agevolazione concessa dalla tremonti-ter, sia dal punto di vista della ....
  con decreto dirigenziale n. 728 del 06 agosto 2009, pubblicato sul burc n. 53 del 31 agosto 2009 la regione campania ha proceduto all’approvazione dell'avviso relativo agli....
e' operativo il credito d'imposta per le imprese del settore trasporti. il credito d’imposta per gli autotrasportatori previsto dal decreto legge 78/2009 è fissato nella misura del 38,50....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Stampa registri
Stampa registri - 28/12/2008

TERMINE PER LA STAMPA DEI REGISTRI

L’articolo 1, comma 161, della Legge Finanziaria 2008, ha modificato il termine entro il quale devono essere stampati i registri fiscali tenuti con sistemi meccanografici, stabilendo che tale operazione deve essere eseguita entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.

NUMERAZIONE PAGINE

Le istruzioni per la numerazione e bollatura dei registri sono contenute nella risoluzione 12 marzo 2002, n. 85/E  la quale ha chiarito che:

  • l'imposta di bollo va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate: cioè le marche vanno applicate ogni 100 pagine, oppure frazioni o multipli di cento, indipendentemente dall'anno cui si riferisce la numerazione progressiva.
  • ogni pagina del registro a fogli mobili deve essere intestato al soggetto obbligato alla tenuta dei libri;
  • essendo venuto a mancare l'anno di riferimento di vidimazione dei registri, era immediatamente sorto il problema di quale anno indicare prima di ogni pagina. Tale dubbio è stato sciolto da detta risoluzione la quale ha puntualizzato che la numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce.

Un ulteriore chiarimento è stato apportato dalla Circolare 1 agosto 2002, n. 64/E la quale ha evidenziato che l'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa delle pagine. Quindi, ad esempio, se la contabilità si riferisce all'anno 2007, la numerazione dei registri contabili, sarà: 2007/1, 2007/2 ecc. Secondo dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella videoconferenza del 24 ottobre 2001, debbono ritenersi valide le informazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Industria 3407/C, relativamente alla numerazione, che deve indicare l'anno solo per il libro giornale ed il libro degli inventari; mentre non è possibile utilizzare un'unica numerazione progressiva per tutta la vita dell'impresa. Qualora però il contribuente eserciti la facoltà di bollare i libri contabili, le regole da adottare, sono quelle previste dal previgente sistema. Un ulteriore chiarimento della Circolare 64/E riguarda la numerazione progressiva del libro degli inventari ritenendo che, qualora le annotazioni occupino poche pagine per ogni anno, l'indicazione dell'anno potrà essere omessa.

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

La soppressione della vidimazione e bollatura dei libri contabili non ha soppresso l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo. Infatti, l'imposta di bollo ha un presupposto che non è nel codice civile, sul quale la legge 383/2001 è intervenuta, ma sulla legge fiscale (la numerazione, appunto).

Il tributo potrà essere assolto mediante marche o bollo a punzone (da apporre sulla prima pagina numerata), oppure con versamento con modello F23, codice tributo 458T presso sportelli bancari, postali o dei concessionari di riscossione dei tributi (in tal caso, gli estremi della ricevuta di versamento saranno riportati sulla prima pagina di ciascun libro).

L'imposta di bollo da assolvere sarà così determinata:

  • per il libro giornale e il libro degli inventari tenuti da imprenditori individuali o da società di persone l'imposta sarà di 29,24 euro per ogni cento pagine o frazione.
  • per il libro giornale e il libro degli inventari tenuto da società di capitali l'imposta sarà di 14,62 euro (perché tali società scontano già la tassa di concessione governativa);
  • per i libri sociali tenuti da società di capitali sarà di 14,62 euro per 100 pagine;
  • infine i registri IVA: art. 23 (fatture) art. 24 (corrispettivi) art. 25 (acquisti) del DPR 633/72, per i registri dei beni ammortizzabili ed altri registri previsti da norme fiscali sono esenti da imposta di bollo.