De Mattia & Palma Commercialisti - News
a partire dal 1 gennaio 2010 cambia il regime di territorialita' iva nel settore dei trasporti; in particolare, bisognera' distinguere tra: - trasporti resi a committenti soggetti passivi d'imposta (....
scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico), il contribuente ha la possibilita' di rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazion....
Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
a partire dalla presentazione del modello unico 2009 la dichiarazione irap e' presentata in via autonoma. il modello irap 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi ....
i contribuenti che si avvalgono della “tremonti ter” di cui all’articolo 5 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli inves....
il mef in questi giorni sta mettendo a punto uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2006/43/ce, modifichera' l'art. 2477 del codice civile. in particolare, piu' che....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 247 del 15/09/2009 ha istituito il codice tributo 6822 utilizzabile dalle imprese di autotrasporto relativo al contributo sotto forma di credito d'imposta....
il comma 3-bis dell'art.12 del d.lgs. 231/2007 ha introdotto una importante novita' per le societa' di capitali dotate del collegio sindacale o che, per disposizione di legge nonche' volonta....
le  operazioni  straordinarie  sono  irrilevanti  ai  fni  dell’applicazione dell’agevolazione concessa dalla tremonti-ter, sia dal punto di vista della ....
  con decreto dirigenziale n. 728 del 06 agosto 2009, pubblicato sul burc n. 53 del 31 agosto 2009 la regione campania ha proceduto all’approvazione dell'avviso relativo agli....
e' operativo il credito d'imposta per le imprese del settore trasporti. il credito d’imposta per gli autotrasportatori previsto dal decreto legge 78/2009 è fissato nella misura del 38,50....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Capital gain al 49,72% dal 1 gennaio 2009
Capital gain al 49,72% dal 1 gennaio 2009 - 29/12/2008

A partire dal 1° gennaio viene elevata dal 40% al 49,72% la quota imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote "qualificate" possedute da privati non imprenditori; la disposizione si estende anche alle cessioni, qualificate e non, realizzate da imprese che non applicano l'Ires, vale  dire imprese individuali e società di persone. 

Le maggiori imposte sui capital gain si accompagnano a un'analoga misura prevista per i dividendi su partecipazioni qualificate e sono finalizzate a mantenere inalterato il carico fiscale complessivo della società e del socio a seguito della riduzione dell'Iresal 27,5%. La nuova percentuale si applica alle cessioni (o atti assimilati, come permute o conferimenti in società) realizzate dal 1 gennaio 2009. I contribuenti che stanno concludendo in questi giorni trasferimenti di azioni o quote di società possono utilizzare il più favorevole regime oggi vigente (tassazione sul 40%) stipulando il contratto definitivo di cessione entro mercoledì 31 dicembre 2008. La percentuale ridotta resta valida, per queste cessioni, anche qualora il prezzo sia incassato, in tutto o in parte, negli anni successivi e dunque la tassazione avvenga, in forza del principio di cassa, quando sarà già in vigore il nuovo regime.

La nuova tassazione

Per la cessione di partecipazioni che rappresentano percentuali superiori alle soglie di qualificazione la tassazione del capital gain avviene nel modello Unico, facendo concorrere alla formazione del reddito imponibile una quota parte della plusvalenza realizzata.

Fino al prossimo 31 dicembre, si dovrà assoggettare all'Irpef (con l'aliquota progressiva propria del singolo contribuente) e alle addizionali locali il 40% dell'utile realizzato (differenza tra prezzo incassato e costo fiscale delle partecipazioni). Invece, per gli atti conclusi dal 2009, la tassazione si effettua applicando Irpef e addizionali al 49,72% della plusvalenza.

Nulla cambia per i capital gain non qualificati, cioè per quote non superiori al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale, che scontano, anche nel 2009, l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Start up

I contribuenti che hanno realizzato cessioni di azioni o quote negli ultimi mesi sono in attesa delle istruzioni ministeriali circa il nuovo regime dei capital gain sulle società di recente costituzione, introdotto dal decreto legge 112/ 08 che ha previsto l'esonero da tassazione per le plusvalenze realizzate in società costituite da non più di sette anni, che il contribuente possiede da almeno tre anni.

L'agevolazione è concessa a condizione che, entro due anni dalla vendita, la plusvalenza sia reinvestita in società italiane, costituite da non più di tre anni, che svolgono la medesima attività di quelle cedute. Non è chiaro, tuutavia, se si possa usufruire dell'esenzione già nell'anno della vendita, in base alla semplice intenzione di reinvestire la plusvalenza nel biennio successivo, oppure se si debba attendere il momento del nuovo acquisto, ottenendo il rimborso delle imposte già pagate.