De Mattia & Palma Commercialisti - News
la legge di stabilita' 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione delle quote di partecipazione in società non quotate detenute da persone fisich....
la legge n.92/2012 ha modificato alcune norme relative alla deducibilità dei costi delle autovetture. le novità, in vigore dal periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo sui co....
la legge 27/01/2012 n° 3 successivamente modificata da decreto legge 179/2012 ha introdotto la nuova procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento per debitori&nb....
con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 25 marzo e' stata disposta la proroga del termine del 31/03/2013 (rectius 02/04/2013) al 15/10/2013 per la comunicazione dei beni ai soci....
l’agevolazione prevista dal decreto salva italia viene applicata per la seconda volta (nel modello unico 2013) per coloro che incrementano il patrimonio mediante accantonamento di utili a riserv....
la recente legge di stabilita' in vigore dal 1 gennaio 2013, tra l'atro ha riproposto la rivalutazione fiscale dei titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà d....
la c.d. legge di stabilità 2013, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, ha previsto, tra l’altro, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edif....
nelle tabelle che seguono vengono resi noti ai clienti attuali e potenziali i compensi praticati dallo studio per l'anno 2013 per le attività di base. i compensi per collegati a particolari op....
la legge di stabilita' 2012 (l. 228/2012) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore delle quote sociali non qualificate detenute in societa'. a tal proposito si ricorda che con la mano....
la legge di stabilita' 2012 (l.228/2012) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Studi di Settore: congrui nell'intervallo di confidenza
Studi di Settore: congrui nell'intervallo di confidenza - 08/01/2009

I contribuenti che si collocano all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ossia tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, possono essere considerati generalmente “in linea”, dunque congrui e non accertabili in base allo studio di settore di appartenenza.

L’attività di accertamento è rivolta prioritariamente nei confronti dei contribuenti non congrui al di sotto del livello minimo.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 5/2008 indica i criteri per l’attività di accertamento basata sugli studi dopo le novità introdotte con la finanziaria 2008. La circolare ribadisce che gli indicatori di normalità economica introdotti dal comma 14 della legge finanziaria per il 2007 hanno natura “sperimentale”, e torna a sottolineare che negli accertamenti relativi ai contribuenti sottoposti agli studi di settore gli uffici devono sempre fornire adeguati elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati applicando gli indicatori di normalità economica.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria precisa che i maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei citati indicatori di normalità economica non hanno una piena capacità di rappresentare adeguatamente l’effettiva situazione produttiva del contribuente. Per questo motivo, la stima in questione può essere utilizzata, in sede di accertamento, con modalità da considerare “sperimentali”. Come stabilito infatti dalla nuova Finanziaria, l’Agenzia ha l’onere di motivare e fornire ulteriori elementi di prova per dimostrare i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica. La stima effettuata mediante gli indicatori non legittima, dunque, l’emissione di atti di accertamento automatici. La stessa regola vale per l’accertamento basato sugli studi di settore.

Più precisamente, la motivazione non dev’essere rappresentata dal mero, “automatico” rinvio alle risultanze degli studi, ma deve dare conto, in modo esplicito, delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio col contribuente, hanno condotto l’ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi.
Inoltre, la circolare puntualizza che i contribuenti che si collocano “naturalmente” all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ai fini dell’azione accertatrice devono considerarsi, in via generale, congrui con le risultanze degli studi di settore. Ciò in quanto i valori rientranti all’interno dell’intervallo hanno un’elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso correttamente attribuibile a un soggetto che svolge un’attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore.

Si fa presente, infine, che l'Amministrazione Finanziaria con la Circolare 5/2008 ha di fatto "recepito" l'orientamento di una parte della giurisprudenza (cfr. Sentenza 282 del 17.08.2006 CTP Vicenza).