De Mattia & Palma Commercialisti - News
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la legge n.92/2012 ha modificato alcune norme relative alla deducibilità dei costi delle autovetture. le novità, in vigore dal periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo sui co....
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l’agevolazione prevista dal decreto salva italia viene applicata per la seconda volta (nel modello unico 2013) per coloro che incrementano il patrimonio mediante accantonamento di utili a riserv....
la recente legge di stabilita' in vigore dal 1 gennaio 2013, tra l'atro ha riproposto la rivalutazione fiscale dei titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà d....
la c.d. legge di stabilità 2013, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, ha previsto, tra l’altro, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edif....
nelle tabelle che seguono vengono resi noti ai clienti attuali e potenziali i compensi praticati dallo studio per l'anno 2013 per le attività di base. i compensi per collegati a particolari op....
la legge di stabilita' 2012 (l. 228/2012) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore delle quote sociali non qualificate detenute in societa'. a tal proposito si ricorda che con la mano....
la legge di stabilita' 2012 (l.228/2012) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà....
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Rivalutazione immobili delle societa' - 08/01/2009

Il decreto anticrisi 185/2008 all'art. 15 prevede una nuova possibilità di rivalutazione dei beni immobili iscritti nel bilancio dell`esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e a condizione che non si tratti di aree fabbricabili e di immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l`attività di impresa.

I soggetti espressamente interessati sono quelli indicati dall`art. 73 del Tuir, comma 1, lettere a) e b), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio/rendiconto dell`esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo di rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una specifica riserva in sospensione d`imposta. Potrà però essere affrancato con il pagamento di un`imposta sostitutiva dell`Irpef, dell`Ires, dell`Irap e di eventuali addizionali, pari al 10% dei valori affrancati.

I maggiori valori derivanti dalla rivalutazione produrranno effetti fiscali soltanto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, previo versamento di un`imposta sostitutiva dell`Irpef, dell`Ires, dell`Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% per gli immobili ammortizzabili e del 7% relativamente agli immobili non ammortizzabili. L`imposta sostitutiva andrà a dedurre il saldo attivo di rivalutazione.

È infine previsto un periodo di osservazione, che perdura fino alla fine del terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione, entro il quale la cessione a titolo oneroso, l`assegnazione a i soci, la destinazione a finalità estranee all`esercizio d`impresa ovvero al consumo personale o familiare dell`imprenditore dei beni rivalutati, comporta la decadenza dall`agevolazione con il conseguente ripristino del valore fiscale precedente alla rivalutazione ai fini della determinazione dell`eventuale plusvalenza o minusvalenza.