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Approvato alla Camera il Decreto Anticrisi: sintesi - 15/01/2009

Sintesi delle voci approvate.

Accertamenti (articolo 27). Viene estesa l'applicazione dell'istituto dell'adesione agli inviti a comparire anche per le altre imposte indirette, diverse dall'Iva. Dunque, anche per tale ipotesi, è disposta l'integrazione contenutistica dell'invito a comparire; si rinvia alle norme concernenti le imposte dirette e l'Iva per quanto riguarda le specifiche modalità di adesione, nonché gli aspetti procedurali relativi alla comunicazione dell'adesione; l'applicazione delle norme sull'adesione agli inviti a comparire per le altre imposte indirette è limitata agli inviti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa disciplina; si prevede la riduzione alla metà delle relative sanzioni. L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento con adesione, definisce in contraddittorio, mediante unico atto, il reddito attribuibile ai soci nell'ipotesi di accertamento relativo a società che hanno optato per la trasparenza fiscale. Abrogata la disposizione che attribuiva, transitoriamente, le relative competenze dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Riduzione a un ottavo delle sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di adesione e il contenuto delle dichiarazioni, ove l'avviso di accertamento e liquidazione non sia stato preceduto dall'invito a comparire, salvo quanto appositamente previsto nel caso di adesione a verbali di constatazione. Modifiche ai compiti spettanti alle strutture dell'Amministrazione finanziaria incaricate di svolgere attività di accertamento, controllo e riscossione nei confronti i cosiddetti "grandi contribuenti". In particolare, a tali strutture è attribuita la competenza in tema di rimborso in materia di Iva e di altre imposte indirette relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Viene estesa l'applicazione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo non soltanto ai tributi e ai relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti e ai crediti derivanti dalle sanzioni amministrative tributarie, ma a tutte le somme dovute per il pagamento dei predetti tributi.

Bonus famiglia (articolo 1). Oltre ad alcune modifiche redazionali, viene differito dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per la presentazione della domanda per l'accesso al bonus straordinario in favore dei soggetti con nucleo familiare a basso reddito.

Credito d'imposta per spese di attività di ricerca (articolo 29). Nuova formulazione del comma 2 per precisare che le risorse stanziate sono relative al solo credito di imposta per spese per attività di ricerca (articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006) e che la procedura indicata alle lettere a) e b) per l'accesso al beneficio è applicabile a decorrere dall'anno 2009. Modifica anche alle procedure per la concessione del credito di imposta per spese per attività di ricerca, sostituendo alla previsione del nulla osta da parte dell'Agenzia delle entrate la procedura del silenzio-assenso decorsi 90 giorni dalla certificazione dell'avvenuta prenotazione per l'accesso al credito. Per l'approvazione del formulario per la trasmissione dei dati, l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi al posto della data di entrata in vigore del decreto.

Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 29). Novità per le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006). Viene soppressa la limitazione all'utilizzo del credito di imposta nel 2008, prevedendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Il provvedimento può stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell'Enea. Emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Indennizzi per le società commerciali in crisi (articolo 19-ter). Introdotto l'articolo 19-ter recante "Indennizzi per le aziende commerciali in crisi": ripristinati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal Dlgs 207/1996. Per gli operatori del settore commerciale e turistico, costretti a cessare anticipatamente l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia, è previsto l'indennizzo di importo pari alla pensione minima. Per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione della misura, la norma dispone contestualmente la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'Inps.

Iva "per cassa" (articolo 7). Viene introdotta a regime, e non più in via transitoria per il triennio 2009-2011, l'applicazione del regime di Iva a esigibilità differita (criterio di cassa al posto di quello della competenza). Sui ricorda che la norma è in attesa del via libera di Bruxelles.

Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo 15). Ecco le modifiche approvate: disallineamento di valore per i soggetti che applicano gli Ias. Alcune tipologie di disallineamento, e in particolare quelle emerse in sede di prima applicazione degli Ias per valori diversi da quelli relativi a beni fungibili, ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamento, diversa procedura e diverso onere a carico del contribuente ai fini dell'affrancamento delle divergenze. Inoltre, per i disallineamenti relativi alle rimanenze di merci, possibilità di applicare il comma 21 dell'articolo 81 del DL 112/2008 (imposta sostitutiva 16%); rivalutazione dei maggiori valori per operazioni straordinarie: dispone che, nei casi di fusione, scissione e conferimento, la rivalutazione agevolata di marchi, brevetti e altre attività immateriali possa essere effettuata anche in misura parziale. Relativamente a tali maggiori valori, viene escluso il limite massimo della quota annua di ammortamento. Sul maggior valore attribuito ad altri beni viene precisato che, oltre alle maggiorazioni Ires e Irap, si applicano anche le maggiorazioni Irpef e che, nel caso di rivalutazione dei crediti, l'aliquota di imposta sostitutiva applicata è pari al 20 per cento. L'opzione per la rivalutazione agevolata (articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008) trova applicazione anche per i disallineamenti verificatisi dai soggetti che hanno applicato per la prima volta gli Ias. Modifica i commi 20 e 21, per ridurre la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 10 al 7% per gli immobili ammortizzabili e dal 7 al 4% per gli immobili non ammortizzabili e per prorogare dal terzo al quinto esercizio successivo il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori affrancati e ampliare l'arco temporale (dal quarto anno successivo al sesto anno successivo) entro il quale non può essere effettuata la cessione o assegnazione del bene rivalutato ai fini del riconoscimento fiscale dell'affrancamento del maggior valore.

Fonte: Il Sole 24 Ore