De Mattia & Palma Commercialisti - News
CUD 2009 - 17/12/2008
e' disponibile sul sito internet dell'agenzie delle entrate in versione bilingue (italiano - tedesco) il modello di certificazione dei redditi di lavoro dipendente(cud 2009)accompagnato dalle ist....
la corte di cassazione ha stabilito che il professionista che vuole evitare l'irap non può avere nemmeno un collaboratore di studio. il caso esaminato dai giudici della sezione tributaria della....
l'agenzie delle entrate con la risoluzione n. 477/e del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare ri....
dal 1° gennaio lavorare dopo la pensione non sarà più un problema. l'inps con la circolare 108/2008 ha spiegato come funzionera' a partire dal 1° gennaio 2009 il cumulo....
l'amministratore di una società è ritenuto responsabile penalmente per il reato commesso da altro amministratore o socio, qualora questo configuri un'evento pregiudiziale per la societa'....
il decreto legge 185/2008 che il governo ha approvato per contrastare la crisi finanziaria in atto ha, tra l’altro, modificato la disciplina del ravvedimento operoso. il ravvedimento operoso pr....
le donazioni di partecipazioni in società di persone sono esenti solo se il beneficiario si impegna, con una dichiarazione a proseguire l’attività imprenditoriale per almeno 5 anni....
le fatture emesse da una società priva di una struttura organizzativa composta da mezzi e personale occorrente per fornire le prestazioni fatturate sono considerate false. sul piano fisca....
l’errato utilizzo in compensazione di un credito iva esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza iva utilizzata, magg....
l'agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire alcuni elementi fiscali inerenti l'affitto d'impresa. secondo la  risoluzione n. 424/2008, in caso di affitto di azienda, i valori fiscal....
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Auto aziendali e IVA - 14/02/2009

La Legge Finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'UE del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'IVA sulle autovetture nella misura del 40%. La Finanziaria 2008, pertanto, modificando l'art. 19-bis 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972, ha stabilito la regola generale per cui l'IVA relativa all'acquisto o importazione, leasing, noleggio e spese di gestione (carburanti, lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione e impiego*) sulle autovetture e' detraibile nella misura del 40%, ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio (per i quali permane la detrazione dell'IVA all'80%), i rivenditori di auto (detrazione integrale) e i mezzi ad uso esclusivamente aziendale o professionale. L'utilizzo esclusivo dell'auto da parte dell'impresa o del professionista, tuttavia, deve essere adeguatamente documentato al fine di fornire prova al Fisco dell'esclusivita' dell'utilizzo.

Inoltre e' previsto l'obbligo di assoggettare ad IVA, a valore normale, l'impiego privato dell'auto o della messa a disposizione a titolo gratuito a favore dei dipendenti, ma solo quando sia stata detratta l'IVA al 100% in quanto si era originariamente considerato il veicolo ad uso interamente aziendale.

Ancora, in presenza di addebito di somme al dipendente per l'uso privato delle auto, la base imponibile e' pari al valore normale del servizio che corrisponde all'importo valido ai fini della tassazione Irpef del benefit (30% della Tariffa ACI dei 15.000 Km), al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell'IVA compresa in detto importo. Le imprese che fatturano ai propri dipendenti un importo almeno pari al benefit annuo possono operare l'integrale detrazione dell'IVA sugli acquisti.  

I veicoli oggetto della normativa a partire dal 28 giugno 2007 sono:

  • tutti i veicoli stradali a motore, intendendo per tali quelli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera le 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non sia superiore ad otto. E' irrilevante la classificazione in sede di immatricolazione (autovettura, autocarro o autoveicolo ad uso promiscuo) in quanto per la classificazione degli autocarri il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06.12.2006 ha introdotto il rapporto potenza/massa**
  • sono esclusi dal regime i motocicli di cilindrata superiore a 350 c.c. per i quali non vi e' alcuna possibilita' di detrazione dell'IVA, ad eccezione dei rivenditori

* Il transito stradale (i pedaggi) non e' compreso tra le spese per cui e' prevista la detrazione dell'IVA per cui tali spese continuano ad essere oggettivamente indetraibili per qualsiasi autovettura.

** Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06.12.2006 equipara fiscalmente alle autovetture i veicoli che pur immatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0, quattro o piu' posti e un rapporto tra la potenza del motore (espressa in Kw) e la portata del veicolo (differenza tra la massa complessiva e la tara), espressa in tonnellata, uguale o superiore a 180.