De Mattia & Palma Commercialisti - News
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la recente legge di stabilita' in vigore dal 1 gennaio 2013, tra l'atro ha riproposto la rivalutazione fiscale dei titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà d....
la c.d. legge di stabilità 2013, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, ha previsto, tra l’altro, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edif....
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la legge di stabilita' 2012 (l. 228/2012) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore delle quote sociali non qualificate detenute in societa'. a tal proposito si ricorda che con la mano....
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Fatturazione in outsourcing - 14/02/2009

L'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. E', infatti, espressamente prevista la possibilita' che la fattura venga emessa dal cliente o da parte di un terzo soggetto diverso dal cessionario/committente.

La responsabilita' della fatturazione resta a carico del soggetto pssivo d'imposta e sulla fattura deve essere annotato che si tratta di fattura emessa dal cliente ovvero dal terzo per conto del cedente/prestatore.

L'incarico di emissione della fatturazione in outsourcing non e' sottoposto a specifici adempimenti se il rapporto e' tra soggetti residente mentre se il soggetto cliente o il soggetto terzo sono residenti in un Paese extra UE sussistono regole e adempimenti chiari.

Se non esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza, l'incarico di emissione della fatturazione puo' essere conferito solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • comunicazione preventiva all'Amministrazione Finanziaria*
  • il soggetto passivo nazionale deve aver iniziato l'attivita' da almeno 5 anni
  • non devono essere stati notificati atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA nei 5 anni precedenti.

* La trasmissione della comunicazione preventiva, esclusivamente in via telematica, puo' essere effettuata:

  • direttamente tramite Entratel o Internet
  • tramite uno degli intermediari di cui all'art 3, comma 2-bis e 3, d.p.r. 322/1998.

A fronte della comunicazione presentata viene rilasciato un protocollo telematico che costituisce l'identificativo da utilizzare in ogni caso di variazione o cessazione dei dati contenuti nella comunicazione. Le comunicazione di variazione/cessazione devono essere trasmesse con le stesse modalita' entro 30 giorni.