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Abolizione libro soci: occhio alla scadenza del 30.03.2009 - 21/02/2009

A seguito della abrogazione della tenuta del libro soci per le società a responsabilità limitata, il ruolo di pubblicità del Registro delle imprese acquista pieno valore non soltanto verso i terzi, ma anche nei riguardi della società stessa.

Infatti, prima del 30 marzo 2009, sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008, il sistema delineato dall’art. 2470 del c.c. stabilisce che il trasferimento delle quote sociali è valido ed efficace tra le parti per effetto del consenso manifestato dalle stesse, mentre nei confronti della società solo dal momento dell’iscrizione nel libro soci dell’atto traslativo, effettuata dagli amministratori a condizione che il medesimo sia stato depositato nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Con la soppressione del libro soci, il trasferimento delle partecipazioni non può più avere effetto dal momento di iscrizione dello stesso nel libro dei soci, bensì a seguito del deposito del medesimo presso il Registro delle imprese.

A tal riguardo, si precisa che nella nota di Unioncamere il predetto termine “deposito” viene letto come “iscrizione”, rappresentando la stessa l’unico momento di piena e completa conoscibilità delle risultanze del Registro.

Tale presunta semplificazione è stata forse pensata per avvicinare la situazione delle S.r.l. a quella delle società di persone, o forse per eliminare l’ulteriore formalità dell’iscrizione del trasferimento delle quote nel libro soci, che potrebbe apparire un inutile doppione.

Tali considerazioni, tuttavia, non sembrano giustificare la scelta legislativa in parola, dal momento che anche se il legislatore avesse voluto favorire il progressivo accostarsi della disciplina delle S.r.l. a quella delle società di persone, l’eliminazione del libro soci non è certamente adeguata al perseguimento di tale scopo.

Nelle società di persone, infatti, il trasferimento delle quote costituisce una modifica del contratto sociale, che di regola richiede il consenso degli altri soci, tra i quali vi sono gli amministratori, mentre nelle S.r.l. lo stesso non presuppone normalmente il consenso di tutti i soci, né necessariamente quello degli amministratori.

Detta differenza fa sì che la cessione delle partecipazioni potrebbe essere compiuta nelle S.r.l. senza che gli amministratori ne siano a conoscenza.

Tale nuova disciplina, secondo quanto si legge nella nota di Unioncamere n. 2453 dell'11/02/2009, è finalizzata alla riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, scopo che deve intendersi perseguito anche relativamente alla soppressione della comunicazione che doveva essere fatta ogni anno al Registro delle imprese circa le risultanze del libro in sede di deposito del bilancio, di cui all’art. 2478-bis, co. 2 del c.c.

All’abrogazione dei suddetti adempimenti è connesso l’obbligo a carico degli amministratori delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata di integrare le informazioni presso il registro delle imprese con quelle risultanti dal libro soci.

Detta integrazione dovrà essere effettuata entro il prossimo 30 marzo in via telematica, mediante l’uso della firma digitale in virtù dell’obbligo contenuto nell’art. 31, co. 2 della Legge n. 340/2000 di presentare le domande delle società all’ufficio del Registro delle imprese unicamente con la predetta modalità.

In attesa di una revisione organica della modulistica e dei software, la dichiarazione in commento deve essere presentata utilizzando la modulistica attualmente in vigore per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro delle imprese contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 febbraio 2008, compilando l’intercalare S da allegare al modulo B, con l’indicazione nel quadro Note che si tratta di “dichiarazione ai sensi dell’art. 16, co. 12-undecies della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009”.

Tale comunicazione consente all’ufficio del Registro delle imprese di acquisire delle informazioni ad oggi non previste, ma contenute nel libro soci, quali:

-il domicilio del socio. Detta informazione si rende necessaria nel caso in cui la società intenda adottare nella convocazione dell’assemblea la modalità suppletiva di cui all’art. 2479-bis del c.c., ovverosia inviare l’avviso di convocazione al soci con almeno otto giorni di preavviso presso il domicilio risultante oggi dal libro soci e in futuro dal registro delle imprese;
-l’entità della partecipazione “liberata” con il versamento da parte del socio, mentre ad oggi dal registro delle imprese risulta soltanto il valore nominale della stessa.

Queste informazioni devono essere contenute nel “campo note” di ciascuna quota, senza utilizzare il modello note (XX) allegabile alla pratica.

Unioncamere precisa inoltre che nel caso in cui gli amministratori dovessero adempiere all’obbligo in parola entro il 30 marzo 2009 essi non devono pagare né le imposte (bollo), né il diritto di segreteria dovuto alle Camere di commercio in sede di iscrizione o di deposito di atti al Registro delle imprese. In caso contrario, gli stessi incorreranno in una sanzione pecuniaria compresa tra € 206 e € 2.065, prevista dall’art. 2630 del c.c. per la tardiva presentazione delle domande, denuncie o dichiarazioni all’ufficio del registro delle imprese.

Gli uffici del Registro delle imprese, in sede di controllo sulle comunicazioni in commento, dovranno limitarsi alla sola verifica formale delle stesse e non esaminare la veridicità delle dichiarazioni rese sulla composizione sociale dichiarata.

Se da un lato la predetta integrazione del Registro delle imprese permetterà di ricevere in via telematica la notifica delle variazioni intervenute sulle singole posizioni, sgombrando così il campo da qualsiasi incertezza in ordine alla composizione della compagine sociale, dall’altro non può non evidenziarsi come la soppressione del libro soci determini alcune complicazioni, come per esempio:

a) a carico degli amministratori:


-l’impossibilità di verificare se il trasferimento delle quote avvenga nel rispetto dello statuto sociale (violazione delle clausole di prelazione, gradimento e intrasferibilità);
-la necessità di consultazione di quanto iscritto nel Registro delle imprese prima di ogni convocazione dell’assemblea;

b) a carico dei soci:
-la richiesta di una visura soci al Registro delle imprese che dimostra la qualità di socio ogni qual volta debbano esercitare i propri diritti sociali (voto in assemblea, incasso degli utili).