L’esigibilità differita disciplinata dall’art. 7, D.L. 185/2008, al comma 1, prevede che essa si applichi nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione e, pertanto, sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
Il differimento della nascita del debito d’imposta in capo al cedente o prestatore, viene comunque limitato, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, al termine di un anno dal momento di effettuazione di dell’operazione, allo scadere del quale l’imposta è comunque dovuta dal medesimo cedente o prestatore.
Il termine di un anno non opera nel caso in cui il cessionario o committente si trovi in particolari difficoltà finanziarie attestate dall’assoggettamento ad una procedura concorsuale o esecutiva; in questi casi la sospensione operi senza alcun limite temporale e l’esigibilità dell’Iva è legata al momento e nei limiti in cui il corrispettivo verrà incassato.
Il comma 1 prevede inoltre che per tutte le operazioni soggette ad Iva ad esigibilità differita, deve essere effettuata un’apposita annotazione in fattura con richiamo della relativa norma, con la specificazione che la mancata indicazione in fattura di tale circostanza, fa considerare l’operazione ad “esigibilità immediata”.
Sempre il comma 1 precisa ancora come siano escluse dal differimento le operazioni effettuate da soggetti che applicano l’imposta secondo le disposizioni di un regime speciale quali, ad esempio, quelle effettuate nell’ambito del regime del margine applicabile al commercio dei beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione o quelle effettuate dalle agenzie di viaggio, soggette al regime speciale di cui all’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972.
Sono altresi escluse dal differimento anche le operazioni assoggettate ad imposta, sulla base del cd. “reverse charge” dove il debitore d’imposta è individuato non nella persona del cedente o prestatore, ma in quella del cessionario committente.
Queste, in sostanza, le nuove regole che si affiancheranno a quelle esistenti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in favore dello Stato e degli enti pubblici.
Dalla comparazione delle due normative che regolano il differimento risulta subito evidente come le stesse differiscano per diversi aspetti. La prima sostanziale differenza è legata al fatto che il nuovo differimento è limitato ad un anno, mentre quello vecchio non ha alcun limite temporale.
Una seconda diversità attiene le annotazioni in fattura, poiché nelle cessioni o nelle prestazioni verso lo Stato o enti pubblici, l’assenza di indicazione determina l’operatività dell’esigibilità differita, mentre per la nuova normativa, la mancata annotazione in fattura caratterizza l’esigibilità immediata dell’imposta.
Come si è visto, ciò è dovuto al fatto che il regime, per cosi dire “naturale”, delle operazioni realizzate in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, è quello dell’esigibilità differita, mentre per quello nuovo è esattamente il contrario, poiché il regime naturale è rappresentato dall’esigibilità immediata.
Quanto stabilito nell’art. 7, D.L . 185/2008, deve essere considerata una norma di carattere eccezionale con i connotati tipici di un’agevolazione tributaria; essa, infatti, non ha applicazione generalizzata, ma è limitata ad una particolare categoria di soggetti