De Mattia & Palma Commercialisti - News
CUD 2009 - 17/12/2008
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la corte di cassazione ha stabilito che il professionista che vuole evitare l'irap non può avere nemmeno un collaboratore di studio. il caso esaminato dai giudici della sezione tributaria della....
l'agenzie delle entrate con la risoluzione n. 477/e del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare ri....
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Titoli di debito di Srl: profili fiscali - 05/03/2009

La Risoluzione n. 54/E del 04.03.2009 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che i titoli di debito emessi dalle Srl vanno trattati, sotto il profilo tributario, al pari delle obbligazioni emesse dalle Spa (e quindi anche dalle Sapa la cui disciplina rinvia alle Spa) e per essi trova, pertanto, applicazione l'art. 44, comma 2, lett. c), n. 2 del TUIR. Tuttavia, precisa la Risoluzione devono ricorrere le seguenti tre condizioni:

1) deve trattarsi di "titoli di massa", ossia emessi in notevole quantita', con carattere di omogeneita' ed in base ad un'unica operazione economica nonche' idonei alla circolazione presso il pubblico;

2) i titoli devono contenere l'obbligazione incondizionata da parte dell'emittente di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza corresponsione di proventi periodici;

3) i titoli non devono attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della societa' emittente o dell'affare (se relativi ai patrimoni destinati ad uno specifico affare) in relazione ai quali sono stati emessi, ne' diritti di controllo sulla societa' emittente.

Qualora ricorrono tali tre condizioni i proventi prodotti dai titoli di debito sono soggetti a ritenuta applicata dall'emittente.

In particolare, se il percettore del provento e' un societa' o un imprenditore individuale la ritenuta e' a titolo d'acconto mentre il percettore e' un soggetto che non agisce in regime d'impresa oppure e' un soggetto non residente la ritenuta e' a titolo d'imposta.

La ritenuta e' del 12,50% se ricorrono due condizioni:

1) il prestito ha scadenza inferiore a 18 mesi

2) il tasso di rendimento effettivo dei titoli non e' superiore, al momento dell'emissione, al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3.

La mancanza anche di una sola di queste due condizioni impone alla societa' emittente di applicare la ritenuta nella misura del 27%.