De Mattia & Palma Commercialisti - News
a partire dal 1 gennaio 2010 cambia il regime di territorialita' iva nel settore dei trasporti; in particolare, bisognera' distinguere tra: - trasporti resi a committenti soggetti passivi d'imposta (....
scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico), il contribuente ha la possibilita' di rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazion....
Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
a partire dalla presentazione del modello unico 2009 la dichiarazione irap e' presentata in via autonoma. il modello irap 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi ....
i contribuenti che si avvalgono della “tremonti ter” di cui all’articolo 5 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli inves....
il mef in questi giorni sta mettendo a punto uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2006/43/ce, modifichera' l'art. 2477 del codice civile. in particolare, piu' che....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 247 del 15/09/2009 ha istituito il codice tributo 6822 utilizzabile dalle imprese di autotrasporto relativo al contributo sotto forma di credito d'imposta....
il comma 3-bis dell'art.12 del d.lgs. 231/2007 ha introdotto una importante novita' per le societa' di capitali dotate del collegio sindacale o che, per disposizione di legge nonche' volonta....
le  operazioni  straordinarie  sono  irrilevanti  ai  fni  dell’applicazione dell’agevolazione concessa dalla tremonti-ter, sia dal punto di vista della ....
  con decreto dirigenziale n. 728 del 06 agosto 2009, pubblicato sul burc n. 53 del 31 agosto 2009 la regione campania ha proceduto all’approvazione dell'avviso relativo agli....
e' operativo il credito d'imposta per le imprese del settore trasporti. il credito d’imposta per gli autotrasportatori previsto dal decreto legge 78/2009 è fissato nella misura del 38,50....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Titoli di debito di Srl: profili fiscali
Titoli di debito di Srl: profili fiscali - 05/03/2009

La Risoluzione n. 54/E del 04.03.2009 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che i titoli di debito emessi dalle Srl vanno trattati, sotto il profilo tributario, al pari delle obbligazioni emesse dalle Spa (e quindi anche dalle Sapa la cui disciplina rinvia alle Spa) e per essi trova, pertanto, applicazione l'art. 44, comma 2, lett. c), n. 2 del TUIR. Tuttavia, precisa la Risoluzione devono ricorrere le seguenti tre condizioni:

1) deve trattarsi di "titoli di massa", ossia emessi in notevole quantita', con carattere di omogeneita' ed in base ad un'unica operazione economica nonche' idonei alla circolazione presso il pubblico;

2) i titoli devono contenere l'obbligazione incondizionata da parte dell'emittente di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza corresponsione di proventi periodici;

3) i titoli non devono attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della societa' emittente o dell'affare (se relativi ai patrimoni destinati ad uno specifico affare) in relazione ai quali sono stati emessi, ne' diritti di controllo sulla societa' emittente.

Qualora ricorrono tali tre condizioni i proventi prodotti dai titoli di debito sono soggetti a ritenuta applicata dall'emittente.

In particolare, se il percettore del provento e' un societa' o un imprenditore individuale la ritenuta e' a titolo d'acconto mentre il percettore e' un soggetto che non agisce in regime d'impresa oppure e' un soggetto non residente la ritenuta e' a titolo d'imposta.

La ritenuta e' del 12,50% se ricorrono due condizioni:

1) il prestito ha scadenza inferiore a 18 mesi

2) il tasso di rendimento effettivo dei titoli non e' superiore, al momento dell'emissione, al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3.

La mancanza anche di una sola di queste due condizioni impone alla societa' emittente di applicare la ritenuta nella misura del 27%.