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Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
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Pubblicato in G.U. il D.L. 5/2009 - 09/03/2009

Il D.L. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di Euro per l'acquisto di impianti a Gpl o metano, per l'acquisto di auto ecologiche, per installare dispositivi antiparticolato sui mezzi pubblici, per acquistare computer e tv, a condizione che si ristrutturi la casa.  Ecco, nel dettaglio, le misure adottate.

Auto ecologiche (articolo 1, commi 3, 6 e 8). Incentivi, senza rottamazione, per l'acquisto di auto ecologiche di 1.500 euro per auto a metano, elettriche e a idrogeno con emissioni non superiori a 120 g/km di Co2. Il contributo e' cumulabile a quello per la rottamazione delle auto. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purche' immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Compensazioni da credito d'imposta sotto forma di sconti sul prezzo di vendita di un bene o servizio (articolo 1, comma 10). Norma di carattere interpretativo, relativa all'ambito di applicazione del limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta da agevolazioni, introdotto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 244/2007. Il tetto annuale alle compensazioni non trova applicazione per una particolare categoria di crediti d'imposta in cui i soggetti che utilizzano in compensazione il credito non costituiscono i destinatari effettivi della misura agevolativa. Dunque l'utilizzo in compensazione degli importi corrispondenti agli sconti effettuati agli utenti e consumatori finali costituisce un vero e proprio rimborso di somme anticipate per conto dello Stato.

Contributo per impianti a Gpl e a metano (articolo 1, comma 7). A decorrere dal 7 febbraio 2009 il contributo statale per chi vuole trasformare la propria auto da motori a benzine verso alimentazioni a basso impatto ambientale sale, nei limiti della disponibilità prevista, a 500 euro per l'installazione di impianti a Gpl e a 650 euro per l'installazione di quelli a metano.

Detrazioni fiscali per mobili ed elettrodomestici (articolo 2). Introdotta una nuova detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, compresi computer e tv, ma a condizione che l'acquisto sia legato a interventi di recupero del patrimonio edilizio. Prevista la detrazione Irpef del 20% da ripartire in 5 anni, calcolata su un importo massimo complessivo di 10mila euro per acquisti da sostenere dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009. La detrazione e' cumulabile con quella per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevista dalla Finanziaria per il 2008.

Incentivi per le due ruote (articolo 1, commi 5, 6 e 8). Incentivo di 500 euro per la rottamazione di motocicli o ciclomotori Euro 0 o Euro 1 per acquistarne un motociclo nuovo Euro 3, fino a 400 di cilindrata. Il venditore entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, ha l'obbligo di consegnare a un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, per la messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Rottamazione auto (articolo 1, commi 1, 6 e 8). Contributo di 1.500 euro a fronte della rottamazione di auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolate fino al 31 dicembre 1999, a patto che si acquisti una vettura Euro 4 o Euro 5 (con emissioni massime 140 grammi di Co2 per chilometro per i veicoli benzina e massimo 130 grammi di Co2 per chilometro per i diesel). Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Rottamazione autocarri e autocaravan (articolo 1, commi 2, 6 e 8). Per autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri leggeri entro le 3,5 tonnellate, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e autocaravan contributo di 2.500 euro per l'acquisto di veicoli nuovi Euro 4 ed Euro 5 a fronte della contestuale rottamazione di veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolati prima del 31 dicembre 1999. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Rottamazione veicoli commerciali leggeri (articolo 1, commi 4, 6 e 8). Innalzamento a 4mila euro dell'incentivo previsto dalla legge 296/2006 per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia con gas metano. L'incentivo è cumulabile a quello per la rottamazione previsto dall'articolo 1, comma 2 di 2.500 euro. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.