L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.51/E/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'Iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228.449,54 euro (art. 38 bis, comma 1, terzo periodo, d.p.r. 633/1972, la societa' che e' capogruppo ai fini del bilancio consolidato e controllante Iva nelle liquidazioni di gruppo, può':
La Risoluzione precisa, inoltre, che la societa' capogruppo/controllante puo' fornire garanzia diretta non solo se l'eccedenza di credito Iva proveniente dalla societa' controllata e' utilizzata ma anche se e' chiesta a rimborso, nel caso in cui in capo alla societa' controllante sussistano i presupposti di cui all'art. 30 d.p.r. 633/1972.