De Mattia & Palma Commercialisti - News
natura della dichiarazione la comunicazione ha la funzione di fornire all'amministrazione finanziaria i dati iva sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiranno&....
la società che tramite fornitore italiano invia capi d'abbigliamento alla cliente sammarinese, in base a un contratto estimatorio, realizza un'operazione inquadrabile come esportazione non impo....
la mancata riscossione di un credito deve essere provata da "elementi certi e precisi" affinché la perdita possa essere considerata deducibile dal reddito di impresa (articolo 101, co....
sono disponibili sul sito dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it le bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi per le societa' di persone e gli enti non commerciali, nonche' l'a....
sintesi delle voci approvate. accertamenti (articolo 27). viene estesa l'applicazione dell'istituto dell'adesione agli inviti a comparire anche per le altre imposte indirette, diverse dall'iva. dunqu....
con la nuova direttiva dsr/nc/2009/02 del 14 gennaio equitalia semplifica la procedura di rateazione delle cartelle esattoriali. la direttiva, infatti, alleggerisce la prima rata per chi ha chies....
l’art 6 del decreto “anticrisi” (dl 185/2008) deroga al principio generale di indeducibilità dell’irap, prevedendo la deducibilità dal reddito imponibile della qu....
in sede di conversione del decreto legge 185/2008, è stato introdotto un emendamento governativo riguardante la pubblicità dei trasferimenti di quote di srl e la costituzione del pegno e....
la finanziaria 2008 ha stabilito che, a partire da quest'anno, la dichiarazione irap non deve essere più presentata all'interno di unico ma trasmessa telematicamente in forma autonoma.  s....
l’italia ha recepito la direttiva 2006/46/ce con il d. lgs. 173 del 3 novembre 2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008). il nuovo art. 2435-bis dispone i nuovi limit....
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Ritenute d'acconto senza certificazione: vale la fattura - 20/03/2009

Per i contribuenti che hanno subito ritenute d'acconto nel corso di un periodo d'imposta per lo scomputo delle ritenute stesse in dichiarazione dei redditi (nel caso di assenza della certificazione di cui all'art. 36-ter d.p.r. 600/1973) vale la fattura.

Se manca la certificazione il profesisonista o l'impresa che ha subito la ritenuta deve esibire la fattura e la relativa documentazione, proveniente da banche e altri intermediari finanziari, a conferma dell'importo netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta d'acconto, come risulta dalla fattura.

Risoluzione n.68/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2009.