De Mattia & Palma Commercialisti - News
a partire dal 1 gennaio 2010 cambia il regime di territorialita' iva nel settore dei trasporti; in particolare, bisognera' distinguere tra: - trasporti resi a committenti soggetti passivi d'imposta (....
scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico), il contribuente ha la possibilita' di rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazion....
Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
a partire dalla presentazione del modello unico 2009 la dichiarazione irap e' presentata in via autonoma. il modello irap 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi ....
i contribuenti che si avvalgono della “tremonti ter” di cui all’articolo 5 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli inves....
il mef in questi giorni sta mettendo a punto uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2006/43/ce, modifichera' l'art. 2477 del codice civile. in particolare, piu' che....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 247 del 15/09/2009 ha istituito il codice tributo 6822 utilizzabile dalle imprese di autotrasporto relativo al contributo sotto forma di credito d'imposta....
il comma 3-bis dell'art.12 del d.lgs. 231/2007 ha introdotto una importante novita' per le societa' di capitali dotate del collegio sindacale o che, per disposizione di legge nonche' volonta....
le  operazioni  straordinarie  sono  irrilevanti  ai  fni  dell’applicazione dell’agevolazione concessa dalla tremonti-ter, sia dal punto di vista della ....
  con decreto dirigenziale n. 728 del 06 agosto 2009, pubblicato sul burc n. 53 del 31 agosto 2009 la regione campania ha proceduto all’approvazione dell'avviso relativo agli....
e' operativo il credito d'imposta per le imprese del settore trasporti. il credito d’imposta per gli autotrasportatori previsto dal decreto legge 78/2009 è fissato nella misura del 38,50....
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Rivalutazione immobili: modalita' di perfezionamento dell'opzione - 22/03/2009

La decisione da parte delle imprese di operare la rivalutazione dei beni immobili (ammortizzabili e non ammortizzabili, esclusi aree fabbricabili e beni merce) iscritti in bilancio al 31.12.2008 e posseduti al 31.12.2007, con riconoscimento fiscale dei maggiori valori (quindi con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3% per i beni immobili ammortizzabili e dell'1,5% per i beni immobili non ammortizzabili), si perfeziona con la sola indicazione nel Mod. Unico dei maggiori valori da assoggettare ad imposta sostitutiva e non con l'effettivo pagamento della prima (o unica rata) dell'imposta.

Cio' e' quanto e' affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.11/E del 19.03.2009. Tale Circolare conferma le indicazioni gia' fornite dall'Ufficio con la Risoluzione n.362/E/2008.

In pratica il mancato pagamento della prima (o unica rata) dell'imposta sostitutiva non determina l'inefficacia della rivalutazione bensi' l'iscrizione a ruolo delle somme non versate in base all'art. 14 d.p.r. 602/1973. 

La precisazione dell'Ufficio naturalmente interessa le imprese che stanno valutando la scelta di operare la rivalutazione dei beni immobili per beneficiare degli effetti fiscali dell'operazione mentre non ha nessun impatto sulle imprese che decideranno di rivalutare i beni immobili solo ai fini contabili e civilistici dal momento che in tale ultimo caso nessuna indicazione deve essere fatta nel Mod. Unico.