De Mattia & Palma Commercialisti - News
CUD 2009 - 17/12/2008
e' disponibile sul sito internet dell'agenzie delle entrate in versione bilingue (italiano - tedesco) il modello di certificazione dei redditi di lavoro dipendente(cud 2009)accompagnato dalle ist....
la corte di cassazione ha stabilito che il professionista che vuole evitare l'irap non può avere nemmeno un collaboratore di studio. il caso esaminato dai giudici della sezione tributaria della....
l'agenzie delle entrate con la risoluzione n. 477/e del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare ri....
dal 1° gennaio lavorare dopo la pensione non sarà più un problema. l'inps con la circolare 108/2008 ha spiegato come funzionera' a partire dal 1° gennaio 2009 il cumulo....
l'amministratore di una società è ritenuto responsabile penalmente per il reato commesso da altro amministratore o socio, qualora questo configuri un'evento pregiudiziale per la societa'....
il decreto legge 185/2008 che il governo ha approvato per contrastare la crisi finanziaria in atto ha, tra l’altro, modificato la disciplina del ravvedimento operoso. il ravvedimento operoso pr....
le donazioni di partecipazioni in società di persone sono esenti solo se il beneficiario si impegna, con una dichiarazione a proseguire l’attività imprenditoriale per almeno 5 anni....
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l'agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire alcuni elementi fiscali inerenti l'affitto d'impresa. secondo la  risoluzione n. 424/2008, in caso di affitto di azienda, i valori fiscal....
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Approvata la nuova Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni - 22/03/2009

L'Italia ha completato la procedura di ratifica della convenzione con gli Stati Uniti contro le doppie imposizioni e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali approvando la Legge n.20 del 3 marzo 2009 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 18 marzo 2009.

La Convenzione, che era stata siglata il 25 agosto 1999, sostituisce la precedente firmata a Roma il 17 aprile 1984 (e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763) che, peraltro, continuerà a trovare applicazione fino a quando non sarà attuato lo scambio dei documenti di ratifica, ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione stessa. Inoltre, nel testo approvato è prevista una clausola di salvaguardia (articolo 28) che prevede l'applicazione delle previgenti disposizioni qualora più favorevoli.

Le principali novità sono:


1) la concessione di un credito d'imposta estero (foreign tax credit) parziale per l'Irap corrisposta dalle società statunitensi che operano in Italia. Viene eliminato in tal modo l'effetto distorsivo dell'indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro dalla base imponibile Irap (articolo 2);

2) e' stata espressamente riconosciuta la natura trasparente delle società di persone americane sul reddito realizzato in Italia (articolo 3);

3) e' stato ampliato, ricomprendendo anche i beni, il novero delle operazioni che non danno luogo in via presuntiva all'attribuzione di utili a una stabile organizzazione registrata o di fatto (PE) (articolo 7);

4) e' assicurata la tassazione nello Stato della fonte, dei redditi attribuiti alla stabile organizzazione o base fissa, anche se i pagamenti degli stessi sono stati differiti fino a dopo la cessazione della stessa PE o base fissa (articolo 7);

5) in caso di rettifiche dell'utile da parte di uno dei due Stati contraenti in base al principio del valore normale (arm's length), dovranno essere tenuti in considerazione anche gli effetti delle altre norme previste dalla Convenzione (articolo 9);

6) per i dividendi, è prevista una riduzione dell'aliquota di tassazione in uscita dal 10% al 5% in relazione alle partecipazioni comprese tra il 25% e il 50%, un incremento dal 10% al 15% per le partecipazioni comprese tra il 10% e il 25 per cento. Per tutti gli altri casi l'aliquota è rimasta invariata (articolo 10);

7) per quanto riguarda gli interessi, una prima modifica ha interessato la riduzione dell'aliquota massima dal 15% al 10% e l'introduzione di talune fattispecie per le quali gli interessi possono essere soggetti ad imposizione unicamente nello Stato di residenza del beneficiario, senza applicazione delle ritenute nello Stato della fonte (articolo 11);

8) per le royalties sono state introdotte due sole aliquote d'imposizione (precedentemente erano 3), quella al 5% sui canoni relativi all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e su quelli relativi ai software e quella dell'8% per i restanti casi (articolo 12);

9) con la nuova Convenzione, i compensi per le prestazioni professionali saranno imponibili nello Stato della fonte soltanto se la persona li' dispone abitualmente di una base fissa per l'esercizio della sua attività (articolo 14);

10) e' stata innalzata a 20mila $ la soglia di imponibilità dei redditi che un artista o sportivo residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente (articolo 17).