De Mattia & Palma Commercialisti - News
la legge di stabilita' 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione delle quote di partecipazione in società non quotate detenute da persone fisich....
la legge n.92/2012 ha modificato alcune norme relative alla deducibilità dei costi delle autovetture. le novità, in vigore dal periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo sui co....
la legge 27/01/2012 n° 3 successivamente modificata da decreto legge 179/2012 ha introdotto la nuova procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento per debitori&nb....
con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 25 marzo e' stata disposta la proroga del termine del 31/03/2013 (rectius 02/04/2013) al 15/10/2013 per la comunicazione dei beni ai soci....
l’agevolazione prevista dal decreto salva italia viene applicata per la seconda volta (nel modello unico 2013) per coloro che incrementano il patrimonio mediante accantonamento di utili a riserv....
la recente legge di stabilita' in vigore dal 1 gennaio 2013, tra l'atro ha riproposto la rivalutazione fiscale dei titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà d....
la c.d. legge di stabilità 2013, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, ha previsto, tra l’altro, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edif....
nelle tabelle che seguono vengono resi noti ai clienti attuali e potenziali i compensi praticati dallo studio per l'anno 2013 per le attività di base. i compensi per collegati a particolari op....
la legge di stabilita' 2012 (l. 228/2012) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore delle quote sociali non qualificate detenute in societa'. a tal proposito si ricorda che con la mano....
la legge di stabilita' 2012 (l.228/2012) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Approvata la nuova Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni
Approvata la nuova Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni - 22/03/2009

L'Italia ha completato la procedura di ratifica della convenzione con gli Stati Uniti contro le doppie imposizioni e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali approvando la Legge n.20 del 3 marzo 2009 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 18 marzo 2009.

La Convenzione, che era stata siglata il 25 agosto 1999, sostituisce la precedente firmata a Roma il 17 aprile 1984 (e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763) che, peraltro, continuerà a trovare applicazione fino a quando non sarà attuato lo scambio dei documenti di ratifica, ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione stessa. Inoltre, nel testo approvato è prevista una clausola di salvaguardia (articolo 28) che prevede l'applicazione delle previgenti disposizioni qualora più favorevoli.

Le principali novità sono:


1) la concessione di un credito d'imposta estero (foreign tax credit) parziale per l'Irap corrisposta dalle società statunitensi che operano in Italia. Viene eliminato in tal modo l'effetto distorsivo dell'indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro dalla base imponibile Irap (articolo 2);

2) e' stata espressamente riconosciuta la natura trasparente delle società di persone americane sul reddito realizzato in Italia (articolo 3);

3) e' stato ampliato, ricomprendendo anche i beni, il novero delle operazioni che non danno luogo in via presuntiva all'attribuzione di utili a una stabile organizzazione registrata o di fatto (PE) (articolo 7);

4) e' assicurata la tassazione nello Stato della fonte, dei redditi attribuiti alla stabile organizzazione o base fissa, anche se i pagamenti degli stessi sono stati differiti fino a dopo la cessazione della stessa PE o base fissa (articolo 7);

5) in caso di rettifiche dell'utile da parte di uno dei due Stati contraenti in base al principio del valore normale (arm's length), dovranno essere tenuti in considerazione anche gli effetti delle altre norme previste dalla Convenzione (articolo 9);

6) per i dividendi, è prevista una riduzione dell'aliquota di tassazione in uscita dal 10% al 5% in relazione alle partecipazioni comprese tra il 25% e il 50%, un incremento dal 10% al 15% per le partecipazioni comprese tra il 10% e il 25 per cento. Per tutti gli altri casi l'aliquota è rimasta invariata (articolo 10);

7) per quanto riguarda gli interessi, una prima modifica ha interessato la riduzione dell'aliquota massima dal 15% al 10% e l'introduzione di talune fattispecie per le quali gli interessi possono essere soggetti ad imposizione unicamente nello Stato di residenza del beneficiario, senza applicazione delle ritenute nello Stato della fonte (articolo 11);

8) per le royalties sono state introdotte due sole aliquote d'imposizione (precedentemente erano 3), quella al 5% sui canoni relativi all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e su quelli relativi ai software e quella dell'8% per i restanti casi (articolo 12);

9) con la nuova Convenzione, i compensi per le prestazioni professionali saranno imponibili nello Stato della fonte soltanto se la persona li' dispone abitualmente di una base fissa per l'esercizio della sua attività (articolo 14);

10) e' stata innalzata a 20mila $ la soglia di imponibilità dei redditi che un artista o sportivo residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente (articolo 17).