De Mattia & Palma Commercialisti - News
CUD 2009 - 17/12/2008
e' disponibile sul sito internet dell'agenzie delle entrate in versione bilingue (italiano - tedesco) il modello di certificazione dei redditi di lavoro dipendente(cud 2009)accompagnato dalle ist....
la corte di cassazione ha stabilito che il professionista che vuole evitare l'irap non può avere nemmeno un collaboratore di studio. il caso esaminato dai giudici della sezione tributaria della....
l'agenzie delle entrate con la risoluzione n. 477/e del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare ri....
dal 1° gennaio lavorare dopo la pensione non sarà più un problema. l'inps con la circolare 108/2008 ha spiegato come funzionera' a partire dal 1° gennaio 2009 il cumulo....
l'amministratore di una società è ritenuto responsabile penalmente per il reato commesso da altro amministratore o socio, qualora questo configuri un'evento pregiudiziale per la societa'....
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le donazioni di partecipazioni in società di persone sono esenti solo se il beneficiario si impegna, con una dichiarazione a proseguire l’attività imprenditoriale per almeno 5 anni....
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IVA per cassa: emanato il decreto attuativo - 26/03/2009

Il Ministero dell'Economia ha emanato il decreto attuativo del regime dell'IVA per cassa per la cui completa operativita' bisognera' attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto chiarisce alcuni punti fondamentali:

1) il regime si applica ai contribuenti che esercitano attivita' di impresa, arte o professione che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a 200mila euro. In caso d'inizio di attivita' il calcolo del volume d'affari sara' presuntivo;

2) in caso di superamento del limite di 200mila euro, per tutte le fatture emesse anteriormente per le quali si è fatto riferimento alla norma agevolativa, vale il principio di cassa mentre per le fatture emesse successivamente al superamento della soglia di 200mila euro si applica il regime d'esigibilita' normale (liquidazione mensile o trimestrale);

3) i contribuenti che intendono avvalersi del regime dovranno indicarlo in fattura facendo riferimento alla norma (art. 7 D.L. n.185 del 28 novembre 2008 convertito dalla Legge n.2 del 28 gennaio 2009);

4) l'imposta diviene esigibile in ogni caso decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (fa fede la data della fattura), salvo il caso in cui il cessionario (committente) vengia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;

5) il regime non si applica a coloro che adottano meccanismi speciali in materia di IVA ne' a coloro che applicano il reverse charge;

6) le operazioni ad esigibilita' differita concorrono a formare il volume d'affari del cedente e partecipano alla determinazione del pro-rata di detraibilita';

7) in caso di incasso parziale sara' dovuta l'IVA proporzionata all'ammontare dell'incasso della fattura (per il cessionario-committente l'IVA e' detraibile successivamente al pagamento della fattura ed in caso di pagamento parziale la detrazione sara' proporzionale).