De Mattia & Palma Commercialisti - News
natura della dichiarazione la comunicazione ha la funzione di fornire all'amministrazione finanziaria i dati iva sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiranno&....
la società che tramite fornitore italiano invia capi d'abbigliamento alla cliente sammarinese, in base a un contratto estimatorio, realizza un'operazione inquadrabile come esportazione non impo....
la mancata riscossione di un credito deve essere provata da "elementi certi e precisi" affinché la perdita possa essere considerata deducibile dal reddito di impresa (articolo 101, co....
sono disponibili sul sito dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it le bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi per le societa' di persone e gli enti non commerciali, nonche' l'a....
sintesi delle voci approvate. accertamenti (articolo 27). viene estesa l'applicazione dell'istituto dell'adesione agli inviti a comparire anche per le altre imposte indirette, diverse dall'iva. dunqu....
con la nuova direttiva dsr/nc/2009/02 del 14 gennaio equitalia semplifica la procedura di rateazione delle cartelle esattoriali. la direttiva, infatti, alleggerisce la prima rata per chi ha chies....
l’art 6 del decreto “anticrisi” (dl 185/2008) deroga al principio generale di indeducibilità dell’irap, prevedendo la deducibilità dal reddito imponibile della qu....
in sede di conversione del decreto legge 185/2008, è stato introdotto un emendamento governativo riguardante la pubblicità dei trasferimenti di quote di srl e la costituzione del pegno e....
la finanziaria 2008 ha stabilito che, a partire da quest'anno, la dichiarazione irap non deve essere più presentata all'interno di unico ma trasmessa telematicamente in forma autonoma.  s....
l’italia ha recepito la direttiva 2006/46/ce con il d. lgs. 173 del 3 novembre 2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008). il nuovo art. 2435-bis dispone i nuovi limit....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Contabilita' di magazzino
Contabilita' di magazzino - 01/05/2009

A decorrere dal 21.02.1997 (data di entrata in vigore del d.p.r. 695/1996) le imprese indistriali, commerciali e di servizi (relativamente a beni aventi consistenza fisica), in contabilita' ordinaria, sono obbligate a tenere la contabilita' di magazzino, a prescindere dalla forma giuridica (ditta individuale o forma societaria).

In particolare, l'obbligo scatta a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta l'impresa ha superato i due seguenti limiti:

1) 5.164.568,99 € di ricavi

2) 1.032.913,80 € di rimanenze.

Affinche' sussista e permanga l'obbligo di tenuta della contabilita' di magazzino i due limiti devono essere superati congiuntamente.

Le scritture ausiliarie di magazzino possono essere tenute in forma libera in quanto la norma individua l'obbligo ma non detta alcuna formalita' specifica affinche' l'impresa lo osservi.

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere rilevate secondo una ordinata contabilita', in forma sistematica e le registrazioni devono essere effettuate e/o aggiornate almeno entro 60 giorni.

Sono esonerate dall'obbligo:

  • i commercianti al minuto
  • le imprese che svolgono prestazioni alberghiere
  • le imprese che efettuano somministrazione di alimenti e bevande
  • le imprese che devono tenere i registri di carico e scarico sempre che tali registri contengano anche le informazioni richieste per le scritture ausiliarie di magazzino

Viceversa l'obbligo cessa dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva l'impresa non ha superato entrambi i due suddetti limiti.

L'omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino da parte di un'impresa che la legge individua come soggetto obbligato legittima l'Amministrazione Finanziaria a procedere con un accertamento induttivo.