De Mattia & Palma Commercialisti - News
l’articolo 6 del d.l. 185/2008, ha introdotto la possibilità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, di dedurre l’irap, nella misura del 10 per cento ....
secondo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 6, del decreto legge 185/2008, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso irap, a condizione che venga rispettato il termine prev....
il decreto legge 185/2008 consente alle imprese che redigono il bilancio 2008 in base al codice civile (non applicano gli ias) e che sono soggetti ires (quindi societa' di capitali ed enti commer....
l’agenzia con la circolare n. 3/e del 04.02.2009 ha chiarito alcuni aspetti legati all procedura di immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, importati e commercializzat....
la conversione in legge del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) ha previsto l'abrogazione del libro dei soci per le srl. l'abolizione del libro dei soci introduce una serie di semplificazioni a carico d....
quando l'azienda subisce il furto delle scritture delle scritture e non e' in grado di ricostruire le stesse e' passibile di accertamento sulla base delle presunzioni semplici (accertamento indutivo).....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 4/e del 07.01.2009 ha stabilito che e' possibile acquisire beni in leasing e fruire delle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 271-279 d....
il d.m. 19.11.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2009 (si veda il link) stabilisce i nuovi criteri di individuazione e i limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza app....
il ministero istruzione, ricerca e universita' con il d.m. 03.09.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 8 del 12.01.2009 ha stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in ....
la deducibilita' delle spese sostenute in relazione ad imprese residenti nei cosiddetti paradisi fiscali e' stato spiegata dall’agenzia delle entrate con la circolare numero 1/e w....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Compensazione credito Iva
Compensazione credito Iva - 16/05/2009

Il D.Lgs. 241/1997 all'art. 17 prevede la possibilita' per i contribuenti di utilizzare i crediti di natura tributaria in compensazione di debiti tributari e previdenziali, nonche' di premi e contributi vari.

Il credito che i contribuenti utilizzano frequentemente e' il credito IVA, il quale matura per effetto del meccanismo della rivalsa e della detrazione. Il credito IVA puo' essere utilizzato alternativamente:

  • in "compensazione interna ", ossia in detrazione nelle liquidazioni periodiche a partire dalla prima liquidazione dell'anno successivo (gennaio per i contribuenti con liquidazione IVA mensile o marzo per i contribuenti "minori" con liquidazione IVA trimestrale);
  • in "compensazione esterna ", ossia utilizzando il Modello F24 per estinguere i debiti relativi a tributi, contributi e premi;
  • a rimborso nel caso in cui ricorrano i presupposti tassativamente indicati all'art. 30 del Testo IVA (dpr 633/1972).

Compensazione interna 

Per utilizzare il credito IVA annuale risultante dalla dichiarazione IVA mediante il sistema della "compensazione interna" occorre:

  • riportare nelle singole liquidazioni periodiche l'importo necessario ad estinguere il debito del periodo (mese o trimestre) fino all'azzeramento del debito stesso;
  • riprendere l'importo complessivo del credito IVA annuale nella prima liquidazione IVA.

Compensazione esterna

L'utilizzo del credito IVA annuale mediante il sistema della compensazione esterna avviene attraverso il Modello F24 con il quale si pagano imposte, tasse, contributi e premi.

La compensazione puo' essere eseguita a partire dal primo versamento dell'anno successivo a quello in cui il credito IVA e' maturato e quindi anche prima di aver presentato la dichiarazione IVA in via autonoma o con il Modello Unico; tuttavia, vi e' un limite massimo utilizzabile in compensazione fissato in 516.456,90 €.

Il credito IVA annuale e l'importo delle compensazione effetuate con il modello F24 vanno indicato nel Modello Unico.

Per il Modello Unico 2009 il credito IVA annuale relativo al periodo di imposta 2007 e gli utilizzi in compensazione effettuati nel 2008 vanno indicati rispettivamente al rigo VL8 E VL9 e per somma algebrica determinare l'eccedenza relativa all'anno precedente da indicare al rigo VL26. Tale importo sommato al credito maturato nel corso del periodo di imposta 2008 costituisce il credito IVA annuale 2008 da indicare al rigo VL39.