De Mattia & Palma Commercialisti - News
il prossimo 2 novembre scade il termine per beneficiare della chance offerta dalla legge finanziaria 2010 di rivalutare le partecipazioni sociali ed affrancare la plusvalenza in caso di futura vendita....
e' stato pubblicato in gazzetta il decreto del ministero economia e finanze che definisce le modalità e i termini del nuovo obbligo per contrastare le frodi iva derivanti dal com....
l'agenzia delle entrate ha emanato lo scorso 14 aprile la circolare n.19/e/2010 con la quale, recependo le indicazioni di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della cassazione (nn. 26635, 266....
e' disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per inviare i dati sugli investimenti in attività di ricerca industriale e di svilupp....
al via la domanda di concessione del credito d’imposta per investimenti nella regione campania; il decreto dirigenziale n. 180 è stato firmato dall'assessorato regionale alle attivit....
le società di capitali sono chiamate alla cassa per il pagamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione e la numerazione dei libri e dei registri sociali (libr....
nessuna sanzione sara' applicata dall'amministrazione finanziaria per le violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da genna....
il decreto 22 dicembre 2009 del ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella gazzetta ufficiale di sabato 30 gennaio, ripropone per il nuovo anno le stesse modalità di calcolo e gl....
le nuove regole introdotte dall’articolo 10 del dl 78/2009,riguaranti l'utilizzo in compensazione con f24 di crediti iva superiori a 10mila euro, si applicano a partire da quelli maturati nel 20....
la legge finanziaria 2010 (legge 191 del 23 dicembre 2009) ha fissato al 31 ottobre 2010 (di fatto rinviato al 2 novembre essendo il 31 ottobre e il 1 novembre giorni festivi) il termine entro il qual....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Accertamento Studi di settore: inidicazioni delle Entrate
Accertamento Studi di settore: inidicazioni delle Entrate - 19/04/2010

L'Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 14 aprile la Circolare n.19/E/2010 con la quale, recependo le indicazioni di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), fornisce indicazioni importanti agli Uffici periferici circa la gestione dei contenziosi pendenti e i prossimi accertamenti da studi di settore.

Le indicazioni che arrivano con la Circolare n.19/E/2010 mettono in primo piano la centralità del contraddittorio con il contribuente.

In tutte le pronunce della Cassazione viene rilevato che solo dopo l’avvio del contradditorio è possibile legittimare l’accertamento derivante dalla verifica di uno scostamento della dichiarazione del contribuente dai valori “standard” elaborati dallo studio in relazione all’attività svolta dal dichiarante.

In questa fase preliminare, si sottolinea nelle sentenze di legittimità, “i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”. Tutto ciò, nel rispetto del principio del giusto procedimento amministrativo.

Controversie pendenti, la parte del leone al contraddittorio
In caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risulteranno “viziati” e gli uffici dell’Agenzia abbandoneranno tutti i relativi contenziosi pendenti. Al contrario, dove si sia cercato il confronto con il contribuente e questo lo abbia rifiutato, si può andare avanti con la pretesa tributaria, sempre che la stessa sia giudicata sostenibile.

Dal contradditorio alla motivazione
L’omessa indicazione delle ragioni per cui non sono stati presi in considerazione gli elementi addotti dal contribuente a prova dell’inapplicabilità dello studio di settore alla propria realtà economica, non inficia la validità della motivazione dell’atto di accertamento, a condizione che le stesse ragioni siano esplicitate dall’ufficio in sede di contraddittorio e scritte nel relativo verbale consegnato al contribuente. È, infatti, sempre il dialogo a prevalere e a confermare il principio di cooperazione tra le parti stabilito dallo Statuto (legge 212/2000).

Nel caso in cui il contribuente invitato al contraddittorio non risponda affatto, la motivazione dell’atto di accertamento potrà basarsi solo sull’applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato. La “reticenza” nell’affrontare il confronto con l’Amministrazione è, infatti, sintomo di presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
 
L’onere della prova
In sede di contraddittorio, il contribuente può ribaltare le presunzioni semplici avanzate dall’Agenzia attraverso l’applicazione degli studi di settore (o i parametri), utilizzando tutti gli elementi in suo possesso mentre l’Amministrazione finanziaria, è tenuta a dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento.