I contribuenti che si collocano all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ossia tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, possono essere considerati generalmente “in linea”, dunque congrui e non accertabili in base allo studio di settore di appartenenza.
L’attività di accertamento è rivolta prioritariamente nei confronti dei contribuenti non congrui al di sotto del livello minimo.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 5/2008 indica i criteri per l’attività di accertamento basata sugli studi dopo le novità introdotte con la finanziaria 2008. La circolare ribadisce che gli indicatori di normalità economica introdotti dal comma 14 della legge finanziaria per il 2007 hanno natura “sperimentale”, e torna a sottolineare che negli accertamenti relativi ai contribuenti sottoposti agli studi di settore gli uffici devono sempre fornire adeguati elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati applicando gli indicatori di normalità economica.
In particolare, l'Amministrazione Finanziaria precisa che i maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei citati indicatori di normalità economica non hanno una piena capacità di rappresentare adeguatamente l’effettiva situazione produttiva del contribuente. Per questo motivo, la stima in questione può essere utilizzata, in sede di accertamento, con modalità da considerare “sperimentali”. Come stabilito infatti dalla nuova Finanziaria, l’Agenzia ha l’onere di motivare e fornire ulteriori elementi di prova per dimostrare i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica. La stima effettuata mediante gli indicatori non legittima, dunque, l’emissione di atti di accertamento automatici. La stessa regola vale per l’accertamento basato sugli studi di settore.
Più precisamente, la motivazione non dev’essere rappresentata dal mero, “automatico” rinvio alle risultanze degli studi, ma deve dare conto, in modo esplicito, delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio col contribuente, hanno condotto l’ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi.
Inoltre, la circolare puntualizza che i contribuenti che si collocano “naturalmente” all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ai fini dell’azione accertatrice devono considerarsi, in via generale, congrui con le risultanze degli studi di settore. Ciò in quanto i valori rientranti all’interno dell’intervallo hanno un’elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso correttamente attribuibile a un soggetto che svolge un’attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore.
Si fa presente, infine, che l'Amministrazione Finanziaria con la Circolare 5/2008 ha di fatto "recepito" l'orientamento di una parte della giurisprudenza (cfr. Sentenza 282 del 17.08.2006 CTP Vicenza).