De Mattia & Palma Commercialisti - News
il prossimo 2 novembre scade il termine per beneficiare della chance offerta dalla legge finanziaria 2010 di rivalutare le partecipazioni sociali ed affrancare la plusvalenza in caso di futura vendita....
e' stato pubblicato in gazzetta il decreto del ministero economia e finanze che definisce le modalità e i termini del nuovo obbligo per contrastare le frodi iva derivanti dal com....
l'agenzia delle entrate ha emanato lo scorso 14 aprile la circolare n.19/e/2010 con la quale, recependo le indicazioni di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della cassazione (nn. 26635, 266....
e' disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per inviare i dati sugli investimenti in attività di ricerca industriale e di svilupp....
al via la domanda di concessione del credito d’imposta per investimenti nella regione campania; il decreto dirigenziale n. 180 è stato firmato dall'assessorato regionale alle attivit....
le società di capitali sono chiamate alla cassa per il pagamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione e la numerazione dei libri e dei registri sociali (libr....
nessuna sanzione sara' applicata dall'amministrazione finanziaria per le violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da genna....
il decreto 22 dicembre 2009 del ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella gazzetta ufficiale di sabato 30 gennaio, ripropone per il nuovo anno le stesse modalità di calcolo e gl....
le nuove regole introdotte dall’articolo 10 del dl 78/2009,riguaranti l'utilizzo in compensazione con f24 di crediti iva superiori a 10mila euro, si applicano a partire da quelli maturati nel 20....
la legge finanziaria 2010 (legge 191 del 23 dicembre 2009) ha fissato al 31 ottobre 2010 (di fatto rinviato al 2 novembre essendo il 31 ottobre e il 1 novembre giorni festivi) il termine entro il qual....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Approvata la nuova Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni
Approvata la nuova Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni - 22/03/2009

L'Italia ha completato la procedura di ratifica della convenzione con gli Stati Uniti contro le doppie imposizioni e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali approvando la Legge n.20 del 3 marzo 2009 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 18 marzo 2009.

La Convenzione, che era stata siglata il 25 agosto 1999, sostituisce la precedente firmata a Roma il 17 aprile 1984 (e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763) che, peraltro, continuerà a trovare applicazione fino a quando non sarà attuato lo scambio dei documenti di ratifica, ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione stessa. Inoltre, nel testo approvato è prevista una clausola di salvaguardia (articolo 28) che prevede l'applicazione delle previgenti disposizioni qualora più favorevoli.

Le principali novità sono:


1) la concessione di un credito d'imposta estero (foreign tax credit) parziale per l'Irap corrisposta dalle società statunitensi che operano in Italia. Viene eliminato in tal modo l'effetto distorsivo dell'indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro dalla base imponibile Irap (articolo 2);

2) e' stata espressamente riconosciuta la natura trasparente delle società di persone americane sul reddito realizzato in Italia (articolo 3);

3) e' stato ampliato, ricomprendendo anche i beni, il novero delle operazioni che non danno luogo in via presuntiva all'attribuzione di utili a una stabile organizzazione registrata o di fatto (PE) (articolo 7);

4) e' assicurata la tassazione nello Stato della fonte, dei redditi attribuiti alla stabile organizzazione o base fissa, anche se i pagamenti degli stessi sono stati differiti fino a dopo la cessazione della stessa PE o base fissa (articolo 7);

5) in caso di rettifiche dell'utile da parte di uno dei due Stati contraenti in base al principio del valore normale (arm's length), dovranno essere tenuti in considerazione anche gli effetti delle altre norme previste dalla Convenzione (articolo 9);

6) per i dividendi, è prevista una riduzione dell'aliquota di tassazione in uscita dal 10% al 5% in relazione alle partecipazioni comprese tra il 25% e il 50%, un incremento dal 10% al 15% per le partecipazioni comprese tra il 10% e il 25 per cento. Per tutti gli altri casi l'aliquota è rimasta invariata (articolo 10);

7) per quanto riguarda gli interessi, una prima modifica ha interessato la riduzione dell'aliquota massima dal 15% al 10% e l'introduzione di talune fattispecie per le quali gli interessi possono essere soggetti ad imposizione unicamente nello Stato di residenza del beneficiario, senza applicazione delle ritenute nello Stato della fonte (articolo 11);

8) per le royalties sono state introdotte due sole aliquote d'imposizione (precedentemente erano 3), quella al 5% sui canoni relativi all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e su quelli relativi ai software e quella dell'8% per i restanti casi (articolo 12);

9) con la nuova Convenzione, i compensi per le prestazioni professionali saranno imponibili nello Stato della fonte soltanto se la persona li' dispone abitualmente di una base fissa per l'esercizio della sua attività (articolo 14);

10) e' stata innalzata a 20mila $ la soglia di imponibilità dei redditi che un artista o sportivo residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente (articolo 17).