Il Ministero dell'Economia ha emanato il decreto attuativo del regime dell'IVA per cassa per la cui completa operativita' bisognera' attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto chiarisce alcuni punti fondamentali:
1) il regime si applica ai contribuenti che esercitano attivita' di impresa, arte o professione che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a 200mila euro. In caso d'inizio di attivita' il calcolo del volume d'affari sara' presuntivo;
2) in caso di superamento del limite di 200mila euro, per tutte le fatture emesse anteriormente per le quali si è fatto riferimento alla norma agevolativa, vale il principio di cassa mentre per le fatture emesse successivamente al superamento della soglia di 200mila euro si applica il regime d'esigibilita' normale (liquidazione mensile o trimestrale);
3) i contribuenti che intendono avvalersi del regime dovranno indicarlo in fattura facendo riferimento alla norma (art. 7 D.L. n.185 del 28 novembre 2008 convertito dalla Legge n.2 del 28 gennaio 2009);
4) l'imposta diviene esigibile in ogni caso decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (fa fede la data della fattura), salvo il caso in cui il cessionario (committente) vengia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;
5) il regime non si applica a coloro che adottano meccanismi speciali in materia di IVA ne' a coloro che applicano il reverse charge;
6) le operazioni ad esigibilita' differita concorrono a formare il volume d'affari del cedente e partecipano alla determinazione del pro-rata di detraibilita';
7) in caso di incasso parziale sara' dovuta l'IVA proporzionata all'ammontare dell'incasso della fattura (per il cessionario-committente l'IVA e' detraibile successivamente al pagamento della fattura ed in caso di pagamento parziale la detrazione sara' proporzionale).