La documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella prodotta con modalita' meccanografiche.
L'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale) dispone che gli atti formati con strumenti informatici costituiscono informazione primaria da cui e' possibile effettuare riproduzioni o copie.
Ai libri e scritture contabili formate e tenuta in modalita' informatica e' inoltre riconosciuta l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., ossia fanno prova contro l'imprenditore e, quando regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.